Ordinanza n. 118/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determina di aggiudicazione n.147 del 16 marzo 2026, pubblicata in pari data, adottata dall’Ufficio Regionale di Committenza – Sezione Territoriale di Ragusa, con cui – a seguito della revoca in autotutela della precedente Determina n. 113/2026 – è stata disposta l’aggiudicazione “immediatamente efficace (…) all’O.E. AGESP s.p.a., mandatario in ATI con la mandante ECONORD s.p.a.” CIG B801153FD3; - ove occorra, della precedente Determina di aggiudicazione n.113 del 26 febbraio 2026, adottata dall’Ufficio Regionale di Committenza – Servizio Territoriale di Ragusa, con cui è stata disposta “l’aggiudicazione immediatamente efficace (…) della procedura di affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (…) in favore dell’O.E. AGESP s.p.a. (mandatario in ATI con ECONORD s.p.a.)”, comunicata con nota prot. n. 25201 del 26 febbraio 2026; - del verbale del 17 dicembre 2025 recante proposta di aggiudicazione in favore del dell’ATI AGESP s.p.a. - ECONORD s.p.a. anche nella parte in cui ha ritenuto che “l’offerta della prima in graduatoria non è risultata anomala”; dei verbali di gara della suddetta procedura ad evidenza pubblica, segnatamente con riguardo alle operazioni di ammissione, valutazione ed attribuzione del punteggio alle offerte tecniche ed economiche della prima classificata; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con l’illegittimo aggiudicatario e per la condanna della Stazione appaltante a risarcire la società Impregico per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con subentro, ex art. 122 cpa, nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di aggiudicazione n. 147 del 16 marzo 2026, nonché gli atti di gara relativi all'aggiudicazione del servizio settennale di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'ARO del Comune di Ispica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi di igiene pubblica, disposto in favore dell'ATI AGESP S.p.A.-ECONORD S.p.A., per la durata di sette anni e l'importo complessivo di euro 23.624.628,48. Sono stati contestati anche la precedente aggiudicazione, la proposta di aggiudicazione, la valutazione di non anomalia dell'offerta prima classificata e le operazioni di ammissione, valutazione e attribuzione dei punteggi. È stata chiesta, in via cautelare, la sospensione degli atti, oltre alla declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e al risarcimento del danno, in forma specifica mediante subentro o, in subordine, per equivalente. Il TAR ha rilevato che le questioni dedotte necessitano di approfondimento nella fase di merito, senza quindi esprimere una valutazione conclusiva sulla fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto necessario rinviare l'approfondimento delle questioni alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, ha affermato che l'art. 55 c.p.a. richiede un pregiudizio concreto, grave e non altrimenti rimediabile nel tempo necessario alla decisione di merito. Nei giudizi in materia di contratti pubblici tale requisito deve essere valutato con particolare rigore, considerati la massima tempestività richiesta per affidamento ed esecuzione e il rito accelerato previsto dal d.lgs. 36/2023. Il mero pregiudizio economico derivante dalla mancata aggiudicazione, di regola riparabile integralmente con la decisione di merito, non è sufficiente da solo. Nel caso concreto, nonostante la durata settennale dell'appalto, la ricorrente non ha allegato e provato in modo circostanziato un pregiudizio qualificato, prospettando il danno come automatica conseguenza della perdita della commessa e formulando essa stessa una domanda risarcitoria. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 25 giugno 2026. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per ciascuna parte intimata costituita, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pregiudizio concreto, grave e non altrimenti rimediabile
La tutela cautelare presuppone la dimostrazione di un pregiudizio concreto, grave e non altrimenti rimediabile nel tempo occorrente per la definizione del giudizio di merito.
art. 1 d.lgs. 36/2023
massima tempestività dell’affidamento e dell’esecuzione
Nel settore dei contratti pubblici, la valutazione del periculum cautelare deve considerare l'esigenza di tempestività dell'affidamento e dell'esecuzione.
art. 209 d.lgs. 36/2023
Il rito accelerato in materia di contratti pubblici e i tempi ravvicinati della decisione di merito impongono una valutazione più rigorosa del periculum in mora.
art. 122 c.p.a.
È stato indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza cautelare non decide tale domanda.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo a una procedura di affidamento, il periculum in mora richiede la prova di un pregiudizio concreto, grave e non altrimenti rimediabile nel tempo occorrente per la decisione di merito.
- Nel contenzioso sui contratti pubblici, il periculum in mora deve essere apprezzato con particolare rigore, poiché la disciplina impone la tempestività dell'affidamento e dell'esecuzione e prevede un rito accelerato per la definizione del merito.
- Il mero pregiudizio economico derivante dalla mancata aggiudicazione non integra, di per sé, il periculum in mora quando sia normalmente suscettibile di integrale riparazione mediante la decisione di merito.
- La parte che invoca la tutela cautelare deve allegare e provare in modo circostanziato un pregiudizio qualificato; non è sufficiente prospettare il danno come automatica conseguenza della perdita della commessa, soprattutto quando sia stata proposta anche una domanda risarcitoria.
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