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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49590/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto l'opposizione avente ad oggetto la richiesta di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria inflitta con sentenza irrevocabile del 26/9/2008. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 172 c.p. e 676 c.p.p., sostenendo che la notifica della cartella esattoriale non costituisce atto idoneo ad impedire l'estinzione della pena pecuniaria e che il termine di estinzione decorre comunque dalla data di irrevocabilità della sentenza ai sensi degli artt. 172 e 173 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria si identifica con l'iscrizione a ruolo del debito erariale o con la notifica della cartella esattoriale, e che tale inizio impedisce l'estinzione della pena per decorso del tempo. Perciò il giudice dell'esecuzione ha correttamente ritenuto che la procedura esecutiva avviata (notifica della cartella, pignoramenti) impediva l'estinzione della pena pecuniaria; nessuna pronuncia sulle spese, trattandosi di ricorso della pubblica parte.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione della pena per decorso del tempo; la Corte interpreta che il termine di estinzione può essere interrotto/impedito dall'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria (iscrizione a ruolo o notifica della cartella esattoriale)

  • art. 173 cod. pen.

    Stabilisce i termini di estinzione: la Corte conferma che il decorso del termine utile non opera se, prima della sua scadenza, è iniziata la procedura esecutiva della pena pecuniaria

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa all'applicazione di regole procedurali alternative per l'inizio dell'esecuzione della pena pecuniaria

  • art. 227-ter d.P.R. n.115/2002 (introdotto dal d.l. n.112/2008, conv. L. n.133/2008)

    Disciplina l'esazione delle pene pecuniarie; la Corte rileva che, secondo tale disciplina, l'esecuzione non si ha al solo passaggio in giudicato, ma con l'iscrizione a ruolo o la notifica della cartella esattoriale, atti che manifestano la pretesa punitiva dello Stato e impediscono l'estinzione

  • art. 159 e art. 160 cod. pen.

    Richiamate in motivazione per precisare che le norme sulla prescrizione del reato (art.159 e 160) non si estendono automaticamente alla prescrizione/estinzione delle pene pecuniarie; non esistono nello specifico cause di sospensione o interruzione analoghe per l'istituto dell'estinzione della pena pecuniaria

Massime di principio

  • L'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo è impedita dall'effettivo inizio della procedura di esecuzione: tipicamente l'iscrizione a ruolo del credito o la notifica della cartella esattoriale.
  • Il passaggio in giudicato della sentenza rappresenta soltanto il titolo esecutivo: non coincide con l'inizio dell'esecuzione ai fini di estinzione per decorso del tempo.
  • Ai fini della valutazione dell'eventuale estinzione non rileva il modo (coattivo o spontaneo) in cui si è avviata l'esecuzione, ma il fatto obiettivo che la procedura esecutiva sia stata effettivamente avviata.
  • Per ottenere che una pena pecuniaria si estingua per decorso del tempo occorre provare l'assenza di qualsiasi atto idoneo ad avviare l'esecuzione prima della scadenza del termine previsto; la notifica della cartella o l'iscrizione a ruolo costituiscono prova contraria.
  • Le contestazioni formali sulla natura della notifica della cartella come atto iniziale dell'esecuzione sono difficilmente accolte alla luce dell'orientamento consolidato della Cassazione; chi agisce per ottenere l'estinzione dovrebbe documentare la totale inattività degli organi esecutivi nel periodo rilevante.

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