Regolamento (UE) 2022/994
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/994 del Consiglio del 24 giugno 2022 che attua il regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione dà attuazione a una previsione del regolamento (UE) 2022/879, rendendo concretamente applicabili le misure restrittive in materia di radiodiffusione nei confronti delle entità incluse nell'allegato VI. L'effetto principale è la decorrenza delle misure dal 25 giugno 2022 per tutti gli organi di informazione interessati. Si tratta di un atto meramente attuativo e applicativo, senza disciplina ulteriore di merito.
Atto di esecuzione che rende applicabili dal 25 giugno 2022 le misure restrittive di sospensione delle attività di radiodiffusione previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879.
Ambito di applicazione
Si applica nell'Unione europea, in modo direttamente vincolante e uniforme in tutti gli Stati membri, alle entità di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879, vale a dire determinati organi di informazione destinatari delle misure restrittive introdotte dal regolamento (UE) 2022/879. L'effetto è temporale: le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022. Il regolamento non contiene altre esclusioni o limitazioni soggettive/territoriali ulteriori rispetto al rinvio all'allegato VI.
Applicazione delle misure restrittive contro taluni organi di informazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/994 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2022/879 e rende effettive, nei confronti delle entità elencate nell'allegato VI di quest'ultimo, le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. Il contesto è quello delle misure dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
Contesto normativo e base giuridica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2022/879, che aveva introdotto ulteriori misure restrittive finalizzate a sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione individuati nell'allegato VI. Il regolamento (UE) 2022/879 prevedeva espressamente, all'articolo 1, punto 21, che l'applicazione delle misure nei confronti di uno o più di tali organi di informazione fosse subordinata a un atto di esecuzione del Consiglio.
Ambito soggettivo e temporale di applicazione
L'articolo 1 stabilisce che le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022 a tutte le entità inserite nell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879. L'atto non introduce una disciplina distinta per categorie diverse di soggetti né prevede deroghe o eccezioni ulteriori.
Natura dell'intervento
Il regolamento non contiene obblighi operativi autonomi, né definizioni o procedure nuove: ha natura meramente attuativa. La sua funzione è rendere determinata e attuale l'applicazione delle misure restrittive già previste dal quadro sanzionatorio dell'Unione.
Entrata in vigore e vincolatività
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Decorrenza delle misure restrittive
Le misure previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano, dal 25 giugno 2022, nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879.
Funzione attuativa del regolamento di esecuzione
L'atto dà esecuzione all'articolo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2022/879, che subordinava l'applicazione delle misure di sospensione delle attività di radiodiffusione all'adozione di un atto di esecuzione del Consiglio.
Entrata in vigore e efficacia diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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