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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/994

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/994 del Consiglio del 24 giugno 2022 che attua il regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R0994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione dà attuazione a una previsione del regolamento (UE) 2022/879, rendendo concretamente applicabili le misure restrittive in materia di radiodiffusione nei confronti delle entità incluse nell'allegato VI. L'effetto principale è la decorrenza delle misure dal 25 giugno 2022 per tutti gli organi di informazione interessati. Si tratta di un atto meramente attuativo e applicativo, senza disciplina ulteriore di merito.

Atto di esecuzione che rende applicabili dal 25 giugno 2022 le misure restrittive di sospensione delle attività di radiodiffusione previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879.

Ambito di applicazione

Si applica nell'Unione europea, in modo direttamente vincolante e uniforme in tutti gli Stati membri, alle entità di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879, vale a dire determinati organi di informazione destinatari delle misure restrittive introdotte dal regolamento (UE) 2022/879. L'effetto è temporale: le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022. Il regolamento non contiene altre esclusioni o limitazioni soggettive/territoriali ulteriori rispetto al rinvio all'allegato VI.

Applicazione delle misure restrittive contro taluni organi di informazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/994 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2022/879 e rende effettive, nei confronti delle entità elencate nell'allegato VI di quest'ultimo, le misure restrittive di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014. Il contesto è quello delle misure dell'Unione adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Contesto normativo e base giuridica

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2022/879, che aveva introdotto ulteriori misure restrittive finalizzate a sospendere le attività di radiodiffusione nell'Unione, o dirette all'Unione, di taluni organi di informazione individuati nell'allegato VI. Il regolamento (UE) 2022/879 prevedeva espressamente, all'articolo 1, punto 21, che l'applicazione delle misure nei confronti di uno o più di tali organi di informazione fosse subordinata a un atto di esecuzione del Consiglio.

Ambito soggettivo e temporale di applicazione

L'articolo 1 stabilisce che le misure di cui all'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano a decorrere dal 25 giugno 2022 a tutte le entità inserite nell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879. L'atto non introduce una disciplina distinta per categorie diverse di soggetti né prevede deroghe o eccezioni ulteriori.

Natura dell'intervento

Il regolamento non contiene obblighi operativi autonomi, né definizioni o procedure nuove: ha natura meramente attuativa. La sua funzione è rendere determinata e attuale l'applicazione delle misure restrittive già previste dal quadro sanzionatorio dell'Unione.

Entrata in vigore e vincolatività

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Viene inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Decorrenza delle misure restrittive

Le misure previste dall'articolo 2 septies del regolamento (UE) n. 833/2014 si applicano, dal 25 giugno 2022, nei confronti di tutte le entità elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2022/879.

Funzione attuativa del regolamento di esecuzione

L'atto dà esecuzione all'articolo 1, punto 21, del regolamento (UE) 2022/879, che subordinava l'applicazione delle misure di sospensione delle attività di radiodiffusione all'adozione di un atto di esecuzione del Consiglio.

Entrata in vigore e efficacia diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemedia e radiodiffusionerapporti con la russiamisure restrittive

Testo integrale

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