Regolamento (UE) 2022/1031
Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all’accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali — IPI) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un meccanismo dell’Unione per reagire a pratiche restrittive di paesi terzi nei mercati degli appalti pubblici e delle concessioni, al fine di promuovere reciprocità e migliore accesso per operatori, beni e servizi dell’Unione. La Commissione può avviare indagini, consultazioni e, se del caso, adottare misure IPI quali adeguamenti del punteggio o esclusioni di offerte nei settori e alle soglie individuate. Il testo disciplina inoltre l’origine degli operatori, dei beni e dei servizi, gli obblighi dell’aggiudicatario, le deroghe, i rimedi e il sistema di comitologia, nonché gli obblighi di monitoraggio e riesame.
Disciplina l’accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell’Unione, introducendo lo strumento per gli appalti internazionali (IPI) e le relative procedure di indagine, consultazione e adozione di misure restrittive o correttive.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle procedure di appalto pubblico e di concessione rientranti nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, limitatamente agli appalti non contemplati, cioè quelli per i quali l’Unione non ha assunto impegni di accesso al mercato in accordi internazionali sugli appalti pubblici o sulle concessioni. Si applica alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore; le misure IPI operano solo sulle procedure iniziate tra la loro entrata in vigore e la loro scadenza, revoca o sospensione. Non pregiudica gli obblighi internazionali dell’Unione né le misure adottabili da Stati membri, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori ai sensi delle direttive richiamate. Sono previste esclusioni e attenuazioni rilevanti per i paesi meno sviluppati dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, per talune amministrazioni aggiudicatrici locali di piccoli comuni/unità amministrative sotto i 50 000 abitanti e per specifiche deroghe connesse a ragioni imperative di interesse generale o all’assenza di alternative adeguate.
Strumento per gli appalti internazionali (IPI)
Il regolamento istituisce uno strumento di politica commerciale volto a contrastare le restrizioni all’accesso degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni di paesi terzi. La logica di fondo è quella della reciprocità: l’Unione dispone di un meccanismo per reagire a pratiche che limitino in modo grave e ricorrente l’accesso al mercato, soprattutto quando non vi siano rimedi efficaci nell’ambito di accordi internazionali già esistenti.
Contesto e finalità
Nei considerando il legislatore collega il regolamento alla politica commerciale comune e agli obiettivi del TUE e del TFUE in materia di apertura degli scambi e del mercato interno. È sottolineato che, mentre taluni accordi internazionali disciplinano già l’accesso al mercato, manca una disciplina generale per gli operatori, beni e servizi non coperti da tali impegni; il regolamento colma tale lacuna. Viene inoltre evidenziata l’esigenza di misure proporzionate, trasparenti e compatibili con gli obblighi internazionali dell’Unione, con attenzione alla tutela delle PMI e alla riduzione degli oneri amministrativi.
Ambito di applicazione materiale e temporale
L’articolo 1 circoscrive il campo di applicazione alle procedure di appalto pubblico e di concessione rientranti nelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Il regolamento riguarda gli appalti non contemplati, ossia quelli non coperti da impegni di accesso al mercato dell’Unione in accordi internazionali sugli appalti pubblici o sulle concessioni. Si applica alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore; le misure IPI, una volta adottate, operano solo sulle procedure avviate nel periodo di efficacia della misura. Nei documenti di gara deve essere richiamata espressamente l’applicazione del regolamento e dell’eventuale misura IPI.
Nozioni fondamentali
L’articolo 2 fornisce un apparato definitorio ampio. Rilevano in particolare:
- la nozione di "misura o pratica di un paese terzo", che deve comportare gravi e ricorrenti restrizioni all’accesso al mercato;
- la "misura IPI", cioè il provvedimento della Commissione che limita l’accesso di operatori, beni o servizi di paesi terzi ai mercati UE degli appalti non contemplati;
- la nozione di "appalti non contemplati";
- l’"adeguamento del punteggio", che può essere una riduzione del punteggio dell’offerta o, se il prezzo/costo è l’unico criterio, un incremento del prezzo ai fini della valutazione. Sono inoltre precisati i concetti di operatore economico, amministrazione aggiudicatrice, ente aggiudicatore, offerente, beni e subappalto.
Determinazione dell’origine
L’articolo 3 è centrale per l’operatività pratica dello strumento. Per le persone fisiche, l’origine coincide con la cittadinanza o la residenza permanente; per le persone giuridiche, in via principale, con il paese di costituzione o organizzazione se vi è attività commerciale sostanziale. In mancanza di tale attività, si guarda all’origine del soggetto che esercita un’influenza dominante, sulla base di proprietà, partecipazione o disciplina applicabile. Il regolamento detta presunzioni di influenza dominante e regole speciali per i gruppi di operatori economici: se almeno uno dei componenti è originario di un paese terzo soggetto a misura IPI, la misura si estende al gruppo, salvo la soglia del 15% del valore dell’offerta e salvo che quel soggetto sia necessario per soddisfare la maggior parte di almeno un criterio di selezione.
Per i beni l’origine si determina ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013; per i servizi conta l’origine del prestatore. Le amministrazioni possono richiedere in ogni momento prove, integrazioni e chiarimenti; la mancata collaborazione senza giustificazione può determinare l’esclusione.
Esclusioni e attenuazioni a favore dei paesi meno sviluppati
L’articolo 4 introduce una netta esenzione per i paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012: la Commissione non avvia indagini nei loro confronti, salvo prova di elusione della misura IPI. Nei considerando e nella dichiarazione della Commissione è però anticipato che, in sede di riesame, potrà essere valutata anche l’opportunità di ulteriori esenzioni per i paesi in via di sviluppo beneficiari del regime preferenziale generale.
Indagini e consultazioni
L’articolo 5 disciplina la fase istruttoria. La Commissione può agire di propria iniziativa o su denuncia motivata di una parte interessata dell’Unione o di uno Stato membro. L’avvio avviene con avviso nella Gazzetta ufficiale e con la pubblicazione di una valutazione preliminare; gli Stati membri e le parti interessate possono trasmettere informazioni tramite un apposito strumento online. Il paese terzo è invitato a esprimersi e ad avviare consultazioni.
L’indagine deve chiudersi entro nove mesi, prorogabili di cinque mesi in casi giustificati. Al termine, la Commissione pubblica una relazione con le conclusioni principali e le eventuali misure proposte. Se non vi sono elementi sufficienti o la misura/pratica non produce restrizioni gravi e ricorrenti, il procedimento si chiude. È possibile sospendere la procedura se il paese terzo adotta azioni correttive soddisfacenti o si impegna a rimuovere gradualmente la misura entro sei mesi; la ripresa è possibile se vengono meno le ragioni della sospensione.
Misure IPI: contenuto, soglie e durata
L’articolo 6 disciplina la fase decisoria. Se l’indagine conferma la misura o pratica restrittiva, la Commissione può adottare una misura IPI solo se ciò è nell’interesse dell’Unione, valutando globalmente gli interessi in gioco, inclusi quelli degli operatori dell’Unione. La misura deve essere proporzionata e tenere conto delle fonti alternative di approvvigionamento.
Le misure si applicano solo oltre soglie determinate dalla Commissione, che non possono essere inferiori a:
- 15.000.000 EUR, al netto dell’IVA, per lavori e concessioni;
- 5.000.000 EUR, al netto dell’IVA, per beni e servizi.
La misura può consistere in:
- adeguamento del punteggio;
- esclusione delle offerte.
La Commissione specifica sempre l’ambito di applicazione: settori o categorie CPV, categorie di amministrazioni e operatori, soglie e, se del caso, percentuali di adeguamento. L’adeguamento del punteggio è fissato al 50% del punteggio dell’offerta; se il prezzo/costo è l’unico criterio, l’adeguamento è pari al doppio di tale valore. La misura IPI dura cinque anni, prorogabili per altri cinque, previa revisione avviata almeno nove mesi prima della scadenza.
Appalti dinamici, accordi quadro e applicazione pratica
Il regolamento precisa che la misura IPI può operare anche nei sistemi dinamici di acquisizione; in tali casi, si applica anche ai singoli appalti aggiudicati nell’ambito del sistema. Invece, per gli appalti basati su accordi quadro, il regolamento evita la doppia applicazione della misura quando essa sia già stata applicata nella fase di conclusione dell’accordo quadro. In generale, le regole sono costruite per ridurre gli oneri amministrativi e preservare la funzionalità delle procedure di gara.
Esenzione per piccole amministrazioni locali
L’articolo 7 consente agli Stati membri di chiedere l’esenzione di un elenco limitato di amministrazioni aggiudicatrici locali situate in unità amministrative con meno di 50.000 abitanti. L’esenzione richiede una motivazione dettagliata e dati sulle procedure sopra soglia degli ultimi tre anni; può essere concessa solo se, per il complesso dello Stato membro, gli appalti non esentati sopra soglia rappresentano oltre l’80% del valore totale degli appalti sopra soglia. L’elenco ha durata triennale ed è rinnovabile.
Obblighi dell’aggiudicatario e prevenzione dell’elusione
L’articolo 8 impone, nelle procedure soggette a misura IPI e in determinati appalti basati su accordi quadro soggetti a misura IPI, l’inserimento di obblighi contrattuali specifici:
- divieto di subappaltare oltre il 50% del valore del contratto a operatori originari del paese terzo interessato;
- per gli appalti che comprendono beni, limite del 50% del valore totale per beni o servizi originari di quel paese;
- obbligo di fornire prove su richiesta;
- penale tra il 10% e il 30% del valore totale dell’appalto in caso di inadempimento.
La documentazione di gara deve richiamare espressamente tali obblighi. La prova può essere fornita dimostrando che oltre il 50% del valore totale proviene da paesi diversi da quello colpito dalla misura, salvo elementi ragionevoli di sospetto o il coinvolgimento di un gruppo con una persona giuridica originaria del paese interessato.
Deroghe eccezionali
L’articolo 9 consente deroghe limitate in due casi: quando solo offerte di operatori del paese soggetto alla misura soddisfano i requisiti di gara, oppure quando la disapplicazione della misura è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come salute pubblica o tutela dell’ambiente. La decisione va comunicata alla Commissione entro trenta giorni dall’aggiudicazione, con una serie di dati identificativi e motivazionali; la Commissione può chiedere ulteriori informazioni.
Tutela giurisdizionale
L’articolo 10 rinvia alle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per assicurare un adeguato sistema di ricorsi agli operatori economici che abbiano o abbiano avuto interesse all’aggiudicazione del contratto. Ciò rileva anche in caso di errata applicazione delle misure IPI da parte dell’amministrazione o dell’ente aggiudicatore.
Governance, orientamenti, monitoraggio e riesame
L’articolo 11 colloca il regolamento nel quadro della comitologia, con il supporto del comitato istituito dal regolamento (UE) 2015/1843. L’articolo 12 impone alla Commissione di emanare orientamenti entro sei mesi dal 29 agosto 2022, anche per agevolare le PMI. L’articolo 13 prevede relazioni periodiche: la prima entro il 30 agosto 2025 e poi almeno ogni due anni, basate anche sui dati trasmessi tramite Tenders Electronic Daily. L’articolo 14 impone un riesame generale dell’atto entro quattro anni dal primo atto di esecuzione o, comunque, entro il 30 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 15 dispone che il regolamento entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti, il testo ha quindi effetto immediato e richiede un attento coordinamento con la documentazione di gara, con le verifiche sull’origine e con la gestione delle eventuali esclusioni, deroghe e ricorsi.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e applicazione temporale
L’articolo 1 definisce la finalità del regolamento: introdurre misure sugli appalti non contemplati per migliorare l’accesso ai mercati di paesi terzi e consentire alla Commissione indagini e consultazioni, con possibilità di imporre misure IPI. Il regolamento si applica alle procedure di cui alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Le procedure avviate dopo l’entrata in vigore sono soggette al regolamento; le misure IPI si applicano solo alle procedure avviate nel periodo di vigenza della misura. Nei documenti di gara deve essere indicato il riferimento al regolamento e alle misure IPI applicabili.
Definizioni chiave
L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali: operatore economico, beni, valore stimato, adeguamento del punteggio, prova, amministrazione aggiudicatrice, ente aggiudicatore, parte interessata, misura o pratica di un paese terzo, misura IPI, appalti non contemplati, appalti, offerente, paese e subappalto. È inoltre stabilito che, salvo eccezioni limitate, l’esecuzione di lavori od opere è considerata prestazione di servizio ai fini del regolamento.
Determinazione dell’origine di operatori, beni e servizi
L’articolo 3 disciplina l’origine: per le persone fisiche conta cittadinanza o residenza permanente; per le persone giuridiche conta, in via generale, il paese di costituzione o organizzazione se vi è attività commerciale sostanziale, altrimenti l’origine dei soggetti che esercitano un’influenza dominante. Sono indicati indici presuntivi di influenza dominante. Per gruppi di operatori, la misura IPI si applica se almeno uno dei componenti è originario di un paese terzo soggetto alla misura, salvo la soglia del 15% del valore dell’offerta e salvo che quel soggetto sia necessario per soddisfare la maggior parte di almeno un criterio di selezione. L’amministrazione può richiedere prove sull’origine; la mancata collaborazione senza giustificazione può comportare l’esclusione. L’origine dei beni si determina secondo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013, quella dei servizi in base all’origine del prestatore.
Esenzione per i paesi meno sviluppati
L’articolo 4 prevede che la Commissione non avvii indagini nei confronti dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012, salvo prova di elusione della misura IPI imputabile al paese o ai suoi operatori.
Indagini e consultazioni con i paesi terzi
L’articolo 5 consente alla Commissione di avviare indagini d’ufficio o su denuncia motivata di una parte interessata o di uno Stato membro. L’avvio avviene con avviso nella Gazzetta ufficiale e con invito a fornire informazioni; la Commissione mette anche a disposizione uno strumento online per le denunce. Il paese terzo interessato viene invitato a presentare osservazioni e ad avviare consultazioni. Indagine e consultazioni devono concludersi entro nove mesi, prorogabili di cinque mesi in casi giustificati. La Commissione pubblica una relazione finale e chiude il procedimento se non risultano misure o pratiche restrittive gravi e ricorrenti. È possibile sospendere o riprendere il procedimento se il paese terzo adotta azioni correttive soddisfacenti o si impegna a rimuovere gradualmente la misura entro sei mesi.
Adozione, contenuto e durata delle misure IPI
L’articolo 6 stabilisce che, se l’indagine conferma la misura o pratica restrittiva e ciò è ritenuto nell’interesse dell’Unione, la Commissione adotta una misura IPI con atto di esecuzione secondo la procedura d’esame. La scelta deve essere proporzionata e tener conto della disponibilità di fonti alternative. Le misure si applicano solo oltre soglie determinate dalla Commissione, che non possono essere inferiori a 15.000.000 EUR per lavori e concessioni e a 5.000.000 EUR per beni e servizi, al netto dell’IVA. La misura può prevedere adeguamento del punteggio o esclusione delle offerte, definire settore, categorie di beni/servizi/concessioni, categorie di amministrazioni e operatori, soglie specifiche e percentuali di adeguamento; l’adeguamento del punteggio è in linea generale fissato al 50% del punteggio e, se il prezzo/costo è l’unico criterio, al doppio. La misura può essere revocata, sospesa o ripristinata; scade dopo cinque anni ma può essere prorogata per altri cinque, previo riesame avviato almeno nove mesi prima della scadenza.
Esenzione per alcune amministrazioni aggiudicatrici locali
L’articolo 7 consente, su richiesta motivata dello Stato membro, la formazione di un elenco di amministrazioni aggiudicatrici locali in unità amministrative sotto i 50 000 abitanti esentate dal regolamento. L’esenzione è concessa solo se, per i tre anni considerati, gli appalti sopra soglia delle amministrazioni non esentate superano l’80% del totale degli appalti sopra soglia dello Stato membro. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale, vale tre anni ed è rinnovabile o rivedibile ogni tre anni.
Obblighi dell’aggiudicatario e limiti al subappalto e ai beni/servizi originari
L’articolo 8 impone, nelle procedure soggette a misura IPI e negli appalti basati su accordi quadro soggetti a misura IPI oltre determinate soglie, che la documentazione di gara preveda: il divieto di subappaltare più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari del paese terzo interessato; per gli appalti che includono beni, il limite del 50% del valore totale dell’appalto per beni o servizi originari di quel paese terzo; l’obbligo di fornire prove su richiesta; e una penale proporzionata dal 10% al 30% del valore totale dell’appalto in caso di violazione. È sufficiente provare che oltre il 50% del valore complessivo proviene da paesi diversi da quello interessato, salvo specifici indizi di inadempimento.
Deroghe per casi eccezionali
L’articolo 9 consente di non applicare una misura IPI se solo offerte di operatori del paese soggetto alla misura soddisfano i requisiti di gara, oppure se la deroga è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come salute pubblica o tutela dell’ambiente. La decisione va comunicata alla Commissione entro trenta giorni dall’aggiudicazione, con dati sull’amministrazione, sull’oggetto, sull’origine degli operatori, sulle ragioni della deroga e su eventuali altre informazioni utili.
Rimedi e tutela giurisdizionale
L’articolo 10 prevede che le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE si applichino di conseguenza per garantire la protezione giuridica degli operatori economici interessati da procedure rientranti nel regolamento, inclusi i casi di applicazione scorretta delle misure IPI.
Comitologia e procedure di esecuzione
L’articolo 11 attribuisce alla Commissione il supporto del comitato istituito dall’articolo 7 del regolamento (UE) 2015/1843. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011; per l’esclusione delle offerte, in assenza di parere del comitato, si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del medesimo regolamento.
Orientamenti, relazioni e riesame
L’articolo 12 impone alla Commissione di emanare orientamenti entro sei mesi dal 29 agosto 2022. L’articolo 13 prevede una prima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 agosto 2025 e successivamente almeno ogni due anni, con dati sull’applicazione delle misure IPI e sui negoziati internazionali; gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici devono cooperare fornendo informazioni, anche tramite Tenders Electronic Daily. L’articolo 14 impone un riesame dell’ambito di applicazione, del funzionamento e dell’efficacia entro quattro anni dall’adozione del primo atto di esecuzione o, se anteriore, entro il 30 agosto 2027, e poi ogni cinque anni.
Entrata in vigore
L’articolo 15 stabilisce che il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 giu 2022Regolamento (UE) 2022/978
- Regolamento · 23 giu 2022Regolamento (UE) 2022/980
- Regolamento · 23 giu 2022Regolamento (UE) 2022/981
- Regolamento · 22 giu 2022Regolamento (UE) 2022/976
- Regolamento · 22 giu 2022Regolamento (UE) 2022/977
- Regolamento · 22 giu 2022Regolamento (UE) 2022/979
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →