Regolamento (UE) 2022/981
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/981 della Commissione del 23 giugno 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 alla variazione della denominazione sociale di un produttore esportatore cinese, senza incidere sulle conclusioni antidumping sostanziali già adottate. La Commissione riconosce che Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd. ha modificato il proprio nome in Guangdong Huachang Group Co., Ltd. e che tale modifica non comporta nuovi legami societari rilevanti ai fini dell’inchiesta. Viene quindi confermato il mantenimento dell’aliquota antidumping applicabile, con efficacia retroattiva dal 9 giugno 2021 e possibilità di rimborso o sgravio dei dazi pagati in eccedenza.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 per aggiornare il nome di un produttore esportatore cinese soggetto a dazio antidumping e disciplinare gli effetti retroattivi e i rimborsi connessi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla posizione della società Guangdong Huachang Group Co., Ltd. (già Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd.) identificata dal codice addizionale TARIC C575. Incide sulla determinazione e riscossione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, nonché sul rimborso o sullo sgravio dei dazi pagati in eccesso. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, con effetto specifico del cambio di denominazione dal 9 giugno 2021.
Modifica del nome del produttore esportatore soggetto a dazio antidumping
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/981 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/546, che aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese. La finalità dell’atto è esclusivamente quella di aggiornare la denominazione di un operatore già incluso nelle misure, senza alterare l’assetto sostanziale della difesa commerciale.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2016/1036, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da paesi non membri dell’Unione europea, in particolare dell’articolo 14, paragrafo 1. Il regolamento richiama inoltre il parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento di base.
Verifica della modifica della denominazione
La società Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd., assoggettata all’aliquota del 22,1 % prevista per i produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione e identificata dal codice addizionale TARIC C575, ha comunicato alla Commissione di aver mutato nome in Guangdong Huachang Group Co., Ltd. La Commissione ha esaminato la documentazione prodotta e ha concluso che:
- la modifica del nome è stata regolarmente registrata presso le autorità competenti;
- non sono emersi nuovi rapporti con gruppi societari non oggetto di inchiesta;
- il mutamento di denominazione non incide sulle risultanze del regolamento (UE) 2021/546 né sull’aliquota del dazio applicabile.
Effetti temporali e applicazione del codice TARIC
Gli elementi del fascicolo hanno confermato che la variazione di denominazione era già efficace dal 26 aprile 2021, data di approvazione da parte dell’amministrazione per la regolamentazione del mercato di Foshan Nanhai. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della misura antidumping aggiornata, la Commissione stabilisce che il codice addizionale TARIC C575 continui ad applicarsi alla nuova denominazione a decorrere dal 9 giugno 2021, ossia dalla data della richiesta di conferma presentata alla Commissione.
Rimborso e sgravio dei dazi pagati in eccesso
L’articolo 1 prevede espressamente che si proceda al rimborso o allo sgravio, in conformità alla normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo versato in misura superiore a quello dovuto ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546. La previsione riguarda i prodotti fabbricati dalla società interessata e riflette il fatto che la modifica del nome non altera il trattamento antidumping già stabilito.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del nome del soggetto interessato
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 è modificato sostituendo "Guangdong Huachang Aluminium Factory Co., Ltd. / C575" con "Guangdong Huachang Group Co., Ltd. / C575".
Mantenimento del codice TARIC e decorrenza
Il codice addizionale TARIC C575, già attribuito alla precedente denominazione, si applica alla nuova denominazione a decorrere dal 9 giugno 2021, data della richiesta di riconoscimento della modifica del nome.
Rimborso o sgravio dei dazi in eccesso
È previsto il rimborso o lo sgravio, secondo la normativa doganale applicabile, di qualsiasi dazio definitivo pagato su prodotti fabbricati da Guangdong Huachang Group Co., Ltd. in misura eccedente il dazio antidumping stabilito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/546 per la precedente denominazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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