Regolamento (UE) 2022/978
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione del 23 giugno 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime di salvaguardia definitivo sull’acciaio per adattarlo all’evoluzione del mercato e agli eventi intervenuti nel 2022, tra cui le sanzioni contro Russia e Bielorussia e la sospensione per l’Ucraina. Conferma l’impianto generale dei contingenti tariffari, ma aggiorna la loro gestione per alcune categorie, rivede l’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi o inclusi e innalza il tasso annuo di liberalizzazione dal 3% al 4%. La Commissione respinge inoltre le richieste di revoca o sospensione della misura, ritenendo che non vi siano elementi per considerare la salvaguardia causa dei rincari o di una carenza di acciaio nell’Unione.
Modifica delle misure di salvaguardia definitive sull’importazione di determinati prodotti di acciaio, con aggiornamento dei contingenti tariffari, del livello di liberalizzazione e dell’elenco dei paesi in via di sviluppo esclusi o soggetti alla misura.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti di acciaio rientranti nelle 26 categorie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, come modificato. Incide su importatori, esportatori e operatori del settore siderurgico, in particolare per la gestione dei contingenti tariffari trimestrali e per l’accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre. Si applica dal 1° luglio 2022; sono previste particolarità per alcune origini, tra cui la sospensione temporanea per l’Ucraina e l’esclusione/ridistribuzione di contingenti per Russia e Bielorussia in seguito alle misure restrittive dell’UE. Restano fermi i riferimenti al regime comune delle importazioni e alle regole specifiche per i paesi terzi e per i paesi in via di sviluppo membri OMC.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 sulle salvaguardie definitive per determinati prodotti di acciaio
Il regolamento della Commissione interviene sul regime di salvaguardia definitivo applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio, istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 e già prorogato fino al 30 giugno 2024. La finalità dichiarata è adeguare il meccanismo all’evoluzione del mercato e ai mutamenti intervenuti nel 2022, preservando l’equilibrio tra tutela dell’industria dell’Unione, interessi degli utilizzatori e mantenimento dei flussi commerciali tradizionali.
Ambito e contesto del riesame
La Commissione ha aperto il riesame del funzionamento con avviso del 17 dicembre 2021, individuando come temi principali l’assegnazione e la gestione dei contingenti tariffari, il crowding-out dei flussi commerciali tradizionali, l’aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alla misura, il livello di liberalizzazione e l’incidenza delle modifiche della Sezione 232 statunitense. La procedura si è svolta per iscritto in due fasi e ha raccolto oltre 100 comunicazioni e contestazioni.
Gestione dei contingenti tariffari
La Commissione conferma che il sistema trimestrale di gestione dei contingenti, fondato su una combinazione di contingenti specifici per paese e contingente residuo, resta l’assetto più idoneo a garantire stabilità del mercato, prevedibilità degli approvvigionamenti e salvaguardia dei flussi tradizionali. Le richieste di passare a una gestione annuale o mensile, di abolire i contingenti specifici per paese o di ridistribuire in altro modo i volumi inutilizzati sono respinte perché altererebbero l’equilibrio complessivo della misura senza dimostrare un vantaggio per l’interesse generale dell’Unione.
Adeguamenti tecnici su alcune categorie di prodotto
Per le categorie 7 e 17 la Commissione introduce una gestione globale dei contingenti, abolendo le quote per singola origine e sostituendole con un contingente unico per tutte le origini. La scelta è motivata dall’assenza sostanziale di importazioni dall’Ucraina in tali categorie dopo l’aggressione russa e dalla necessità di evitare carenze di approvvigionamento per gli utilizzatori dell’Unione. La Commissione ritiene che, per tali categorie, la globalizzazione non comprometta l’efficacia della salvaguardia né provochi sostituzione dei flussi tradizionali.
Regole sul contingente residuo nel quarto trimestre
La disciplina dell’accesso al contingente residuo viene affinata in funzione delle categorie. Per le categorie 5, 9 e 21 non è ammesso alcun accesso nel quarto trimestre; per le categorie 12, 13, 14, 16, 20 e 27 è previsto solo un accesso limitato; per le categorie 1 e 4B continua ad applicarsi il massimale del 30% per singolo paese esportatore. Per le categorie 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 e 28 l’accesso resta consentito sul volume complessivo del contingente residuo disponibile nell’ultimo trimestre.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo
L’allegato III.2 è aggiornato sulla base delle statistiche 2021, in applicazione della regola secondo cui i paesi in via di sviluppo membri OMC restano esclusi finché la loro quota di importazioni è inferiore al 3% per ciascuna categoria. La Commissione modifica così, per diverse categorie, la posizione di paesi come Brasile, Cina, India, Egitto, Kazakhstan, Malaysia, Moldova, Macedonia del Nord, Thailandia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti e Vietnam.
Liberalizzazione annuale
Il tasso di liberalizzazione della misura viene innalzato dal 3% al 4% a decorrere dal 1° luglio 2022. La Commissione giustifica l’aumento come coerente con la natura temporanea della salvaguardia e con l’obbligo, derivante dal diritto OMC e dal diritto UE, di consentire un progressivo aumento della concorrenza delle importazioni per favorire l’adattamento dell’industria dell’Unione.
Valutazioni su prezzi, scarsità di acciaio e impatto delle misure statunitensi
La Commissione respinge le richieste di revoca o sospensione della salvaguardia fondate sull’aumento dei prezzi dell’acciaio nell’Unione, osservando che i prezzi seguono una tendenza globale e non sono stati causati dalla misura. Allo stesso modo esclude che vi sia una carenza generalizzata di acciaio imputabile alla salvaguardia, richiamando il fatto che nei primi tre trimestri del quarto anno di applicazione restavano inutilizzati oltre 5,6 milioni di tonnellate di contingenti. Quanto alla Sezione 232 statunitense, la Commissione conclude che le modifiche intervenute non alterano il rischio di diversione degli scambi verso l’Unione.
Rapporti con le sanzioni contro Russia e Bielorussia e con l’Ucraina
Il regolamento si colloca in un contesto già segnato dal divieto di importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Russia e dalla Bielorussia. La Commissione conferma la ridistribuzione dei contingenti di tali origini sugli altri paesi fornitori e chiarisce che, per l’Ucraina, la sospensione temporanea della salvaguardia comporta la non imputazione dei relativi volumi a qualsiasi contingente. I contingenti dell’Ucraina non risultano quindi disponibili per altre origini finché la sospensione resta in vigore.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2022. Esso modifica in particolare l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/159 e sostituisce gli allegati III.2 e IV con nuovi testi contenenti l’elenco aggiornato dei paesi e i volumi dei contingenti tariffari per il nuovo periodo di applicazione.
Disposizioni principali
Conferma dell’impianto della salvaguardia e contesto del riesame
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, che aveva istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio sotto forma di contingenti tariffari su 26 categorie. Il dazio del 25% resta applicabile solo oltre le soglie quantitative dei contingenti. La Commissione adotta la modifica a esito del riesame del funzionamento avviato nel dicembre 2021 e tenendo conto delle evoluzioni intervenute nel 2022.
Gestione dei contingenti: conferma del sistema trimestrale e del contingente residuo
Viene confermato il sistema di gestione trimestrale dei contingenti, con combinazione di contingente specifico per paese e contingente residuo. Restano in linea generale il riporto dei contingenti inutilizzati e l’accesso al contingente residuo nell’ultimo trimestre, perché ritenuti compatibili con la tutela dei flussi commerciali tradizionali e con l’interesse generale dell’Unione.
Modifica del regime per le categorie 5, 9, 12, 13, 14, 16, 20, 21 e 27
L’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/159 è sostituito. Per le categorie 5, 9 e 21 non è consentito alcun ulteriore accesso al contingente residuo nel quarto trimestre. Per le categorie 12, 13, 14, 16, 20 e 27 è consentito solo un accesso limitato a un volume specifico del contingente residuo. Per le categorie 1 e 4B ciascun paese esportatore può utilizzare al massimo il 30% del contingente residuo inizialmente disponibile nell’ultimo trimestre.
Globalizzazione dei contingenti per le categorie 7, 8, 17 e 25A
Per le categorie 7, 8, 17 e 25A la gestione è resa globale, con abolizione dei contingenti specifici per paese e sostituzione con un contingente unico per tutte le origini. Di conseguenza non si applica l’accesso al contingente residuo nel quarto trimestre, poiché non operano più assegnazioni per singolo paese.
Aggiornamento dei regimi di accesso per categoria
L’allegato IV è sostituito e aggiorna, sulla base dei dati relativi al periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2022, i tre regimi di accesso al contingente residuo: nessun accesso, accesso limitato e nessuna limitazione. Sono indicati anche i volumi di contingente per ciascuna categoria e per ciascun trimestre del periodo di applicazione 1° luglio 2022-30 giugno 2024.
Aggiornamento dell’elenco dei paesi in via di sviluppo
L’allegato III.2 è sostituito per aggiornare, sulla base delle statistiche 2021, i paesi in via di sviluppo membri OMC esclusi o inclusi nella misura per singola categoria di prodotto in funzione della soglia del 3% del totale delle importazioni. Sono specificate numerose inclusioni ed esclusioni, tra cui modifiche per Brasile, Cina, India, Egitto, Kazakhstan, Malaysia, Moldova, Macedonia del Nord, Thailandia, Turchia, Ucraina, Emirati arabi uniti e Vietnam.
Incremento del livello di liberalizzazione
Il tasso annuo di liberalizzazione della salvaguardia, inizialmente fissato al 3%, è portato al 4% a decorrere dal 1° luglio 2022. La Commissione lo giustifica come adeguamento progressivo in un regime temporaneo, coerente con gli obblighi OMC e UE, per consentire al mercato di adattarsi senza compromettere l’efficacia della misura.
Valutazione delle modifiche della Sezione 232 statunitense
La Commissione conclude che le modifiche della misura statunitense di cui alla Sezione 232 non incidono sul funzionamento della salvaguardia UE né sul rischio di diversione degli scambi verso il mercato dell’Unione. Rileva che l’accesso migliorato al mercato statunitense per alcuni paesi terzi non altera la logica della diversione degli scambi e che i principali fornitori restano in presenza di dazio o restrizioni negli Stati Uniti.
Rigetto delle richieste di revoca o sospensione della misura
La Commissione precisa che il riesame non aveva ad oggetto la revoca o la sospensione della salvaguardia. Tuttavia respinge le argomentazioni basate sull’aumento dei prezzi o su una presunta carenza di acciaio nell’Unione, rilevando che l’andamento dei prezzi segue tendenze globali e che nei primi tre trimestri del quarto anno della misura l’utilizzo dei contingenti era stato pari al 77%, con oltre 5,6 milioni di tonnellate non utilizzate.
Effetti delle sanzioni contro Russia e Bielorussia e trattamento dell’Ucraina
La Commissione conferma gli adeguamenti già introdotti nel 2022 per compensare il divieto di importazione di alcuni prodotti di acciaio da Russia e Bielorussia, mediante ridistribuzione proporzionale dei contingenti. Quanto all’Ucraina, la sospensione temporanea della salvaguardia comporta che le sue importazioni non siano conteggiate nei contingenti e che i relativi volumi non siano disponibili agli altri paesi finché la sospensione resta in vigore.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° luglio 2022. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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