Regolamento (UE) 2022/980
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/980 della Commissione del 23 giugno 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per quanto riguarda i dazi addizionali all’importazione nel settore dello zucchero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime temporaneo previsto per alcuni prodotti dello zucchero, prorogando di cinque anni la non applicazione dei dazi addizionali all’importazione. La Commissione ritiene che, alla luce delle condizioni di mercato, tali importazioni continuino a non presentare un rischio significativo di perturbazione del mercato dell’Unione. La nuova scadenza è fissata al 30 settembre 2027, con applicazione dal 1º ottobre 2022.
Proroga fino al 30 settembre 2027 della sospensione dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di alcuni prodotti del settore dello zucchero soggetti, in linea di principio, ai dazi addizionali all’importazione previsti dalla disciplina settoriale. La modifica incide sul regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, prorogando il periodo durante il quale tali dazi non si applicano. Non introduce nuove categorie di prodotti né disciplina esclusioni soggettive ulteriori; opera in tutto il territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Proroga della sospensione dei dazi addizionali all’importazione nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/980 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 per prolungare la sospensione dei dazi addizionali all’importazione su alcuni prodotti del settore dello zucchero. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e tiene conto della valutazione della Commissione secondo cui, nelle condizioni di mercato attuali, tali importazioni non sono idonee a perturbare il mercato dell’Unione.
Contesto normativo e finalità
La disciplina originaria richiama l’articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, che prevede dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti dello zucchero. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 aveva già stabilito una deroga alla loro applicazione, successivamente prorogata prima al 30 settembre 2017 e poi al 30 settembre 2022. Con il presente atto, la Commissione constata che le condizioni di mercato non sono cambiate in modo sostanziale e ritiene opportuno estendere ulteriormente la deroga.
Valutazione della Commissione sul mercato
Nei considerando, la Commissione osserva che, ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i dazi addizionali non si applicano quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o quando l’effetto risulterebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Sulla base dei principi del mercato mondiale ed europeo dello zucchero, la Commissione ritiene ancora poco probabile che le importazioni interessate provochino perturbazioni del mercato interno; pertanto, non dovrebbero essere applicati dazi addizionali, salvo un mutamento significativo della situazione di mercato.
Modifica introdotta
L’intervento normativo è puntuale: l’articolo 1 sostituisce nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 la data del 30 settembre 2022 con quella del 30 settembre 2027. Ne deriva la proroga di cinque anni del periodo in cui non si applicano i dazi addizionali all’importazione per i prodotti in questione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º ottobre 2022. La scelta della data di applicazione risponde a esigenze di certezza del diritto e coincide con la scadenza del precedente periodo di sospensione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della non applicazione dei dazi addizionali
L’articolo 1 sostituisce nell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 la data del "30 settembre 2022" con la data del "30 settembre 2027". In tal modo, il periodo di sospensione dei dazi addizionali all’importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero viene esteso di ulteriori cinque anni.
Fondamento giuridico e valutazione di mercato
Il regolamento si fonda sull’articolo 182, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Nei considerando, la Commissione richiama l’articolo 182, paragrafo 2, secondo cui i dazi addizionali non si applicano se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se l’effetto sarebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito; sulla base delle condizioni di mercato dello zucchero, conclude che tali rischi restano poco probabili.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1º ottobre 2022, cioè dal giorno successivo alla scadenza del precedente periodo di non applicazione. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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