Regolamento (UE) 2022/977
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/977 della Commissione del 22 giugno 2022 relativo all’accettazione di due richieste di applicazione del trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori per quanto concerne le misure antidumping definitive istituite sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento accoglie due domande di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nell’ambito delle misure antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. Dopo aver verificato il possesso delle tre condizioni previste dal regolamento di base e dal regolamento iniziale, la Commissione conclude che le due società richiedenti devono beneficiare dell’aliquota applicabile ai produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione. Il regolamento modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 aggiungendo le due società con codice addizionale TARIC A977. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Accettazione di due richieste di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e modifica dell’elenco dei produttori esportatori soggetti al dazio antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese interessati dalle misure antidumping definitive sui filati di poliestere ad alta tenacità istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, nonché alle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’applicazione del codice addizionale TARIC. Riguarda in modo specifico i nuovi produttori esportatori che chiedono di essere inseriti nell’elenco degli operatori ammessi a beneficiare dell’aliquota applicabile alle società সহযোগanti non incluse nel campione. Nel caso concreto, l’effetto del regolamento riguarda Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd., entrambe aggiunte all’allegato del regolamento del 2017 con codice TARIC A977. Non disciplina in generale il riesame delle misure, ma solo l’aggiornamento soggettivo dell’elenco dei beneficiari della relativa aliquota antidumping.
Trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori nelle misure antidumping sui filati di poliestere ad alta tenacità
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/977 interviene nel quadro delle misure antidumping definitive applicabili ai filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1036 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, accoglie due richieste di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, con conseguente aggiornamento dell’elenco dei soggetti cui si applica l’aliquota prevista per gli operatori collaboranti non inclusi nel campione.
Quadro normativo e misure già in vigore
Le misure antidumping definitive sul prodotto in esame erano state inizialmente istituite con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio. Successivamente, a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione aveva prorogato le misure per altri cinque anni con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. L’inchiesta iniziale aveva fatto ricorso al campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036; per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano state fissate aliquote individuali tra lo 0 % e il 9,8 %, mentre per gli esportatori collaboranti non inclusi nel campione era stata prevista l’aliquota del 5,3 %.
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione ricorda che, in base all’articolo 4 del regolamento iniziale, può modificare l’allegato e concedere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota applicabile alle società collaboranti non incluse nel campione se sono dimostrate tre condizioni cumulative:
- assenza di esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi già soggetti alle misure antidumping;
- effettiva esportazione nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante.
Esame delle richieste e attività istruttoria della Commissione
Le richieste sono state presentate da Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. Per verificare il possesso dei requisiti, la Commissione ha inviato questionari, richiesto chiarimenti e documentazione supplementare e ha svolto controlli mediante banche dati online, tra cui Orbis, oltre a un raffronto con informazioni pubblicamente disponibili su Internet. L’industria dell’Unione è stata informata delle richieste e invitata a formulare eventuali osservazioni, ma non ha presentato contestazioni sul rispetto dei criteri richiesti.
Valutazione della società Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.
Per Billion, la Commissione constata che durante il periodo dell’inchiesta iniziale non disponeva di capacità produttive per i filati industriali e quindi non esportava nell’Unione. È stato inoltre verificato che la società non è collegata a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping iniziali e che anche i suoi azionisti non risultano soggetti a tali misure. Quanto alla terza condizione, Billion ha provato di aver esportato nell’Unione nel 2021 mediante fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine effettuato da società con sede in Belgio e nei Paesi Bassi. La Commissione conclude quindi che la società soddisfa tutte le condizioni e deve essere ammessa al trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
Valutazione della società Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.
Per Sanwei, la Commissione rileva che la società è stata fondata nell’ottobre 2017 e non poteva quindi esportare nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Anche in questo caso non risultano collegamenti con produttori esportatori soggetti alle misure e neppure gli azionisti risultano soggetti al regime antidumping iniziale. La terza condizione è soddisfatta grazie alla prova di esportazioni nell’Unione nel 2021, documentate mediante fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine effettuato da una società tedesca. Anche per Sanwei la Commissione accerta dunque il pieno soddisfacimento dei requisiti.
Effetti dispositivi: modifica dell’allegato e codice TARIC
L’articolo 1 del regolamento dispone l’inserimento delle due società nell’elenco dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325. A entrambe viene attribuito il codice addizionale TARIC A977. In termini pratici, ciò significa che le due imprese sono assoggettate al dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto delle misure antidumping vigenti
Richiama il dazio antidumping definitivo istituito nel 2010 sui filati di poliestere ad alta tenacità originari della RPC e la proroga disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 a seguito del riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. Ricorda inoltre che nell’inchiesta iniziale fu utilizzato il campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base e che ai produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione era stata attribuita un’aliquota del 5,3 %.
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Sulla base dell’articolo 4 del regolamento iniziale, la Commissione può estendere a un nuovo produttore esportatore l’aliquota applicabile alle società collaboranti non incluse nel campione se il richiedente dimostra: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2008 - 30 giugno 2009), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure e avvenuta esportazione nell’Unione dopo tale periodo, oppure assunzione di un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione di quantità rilevanti.
Esame delle domande e verifica delle prove
Le domande sono state presentate da Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. e Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. La Commissione ha inviato questionari, richiesto informazioni supplementari e verificato gli elementi forniti mediante analisi documentale, consultazione di banche dati online, tra cui Orbis, e controllo incrociato con fonti pubbliche. L’industria dell’Unione è stata informata e non ha formulato osservazioni sulla conformità delle richiedenti alle condizioni richieste.
Valutazione della posizione di Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.
La Commissione constata che Billion non disponeva di capacità produttive per i filati industriali durante il periodo dell’inchiesta iniziale e quindi non esportava nell’Unione; non risulta collegata a produttori esportatori cinesi soggetti alle misure; ha inoltre dimostrato esportazioni nell’Unione nel 2021 mediante fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine di società con sede in Belgio e nei Paesi Bassi. Pertanto, soddisfa tutte e tre le condizioni e può ottenere l’aliquota prevista per i produttori collaboranti non campionati.
Valutazione della posizione di Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.
La Commissione rileva che Sanwei non esportava durante il periodo dell’inchiesta iniziale, essendo stata costituita nell’ottobre 2017; non è collegata a produttori esportatori soggetti alle misure; ha dimostrato esportazioni nell’Unione nel 2021 mediante fatture, bolla di accompagnamento merci, polizza di carico e ricevuta di pagamento relativi a un ordine di una società tedesca. Anche per Sanwei risultano quindi soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/325
L’articolo 1 inserisce le due società nell’elenco dei produttori esportatori della RPC contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325, attribuendo a entrambe il codice addizionale TARIC A977. Effetto pratico: le società sono assoggettate al dazio antidumping applicabile alle società collaboranti non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di prassi, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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