Regolamento (UE) 2022/976
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione del 22 giugno 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per riflettere l’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In particolare, modifica le liste delle zone autorizzate o soggette a restrizioni per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le modifiche riguardano sia l’inserimento di nuove zone sia l’aggiornamento delle date di applicazione o di cessazione delle restrizioni per talune zone già elencate. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi di paesi terzi e delle rispettive zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o zone elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide in particolare sulle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, con conseguente sospensione o aggiornamento dell’autorizzazione all’importazione da tali aree. Il regolamento ha applicazione immediata dal giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica degli elenchi di paesi terzi autorizzati per pollame e prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/976 della Commissione interviene sul sistema di regionalizzazione previsto dal quadro UE di sanità animale, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna in funzione di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inserimento dei paesi terzi, territori o rispettive zone negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1. Inoltre, richiama il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite provenienti da paesi terzi, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi delle aree da cui l’ingresso è autorizzato.
Ragioni dell’intervento
La Commissione prende atto delle notifiche di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. I considerando descrivono i diversi focolai, le relative date di conferma mediante RT-PCR e le misure adottate dalle autorità veterinarie nazionali, tra cui la creazione di zone di controllo di 10 km e la politica di abbattimento totale seguita da pulizia e disinfezione. Sulla base delle informazioni epidemiologiche valutate, la Commissione conclude che per alcune zone non è più giustificato autorizzare l’ingresso nell’Unione dei prodotti avicoli interessati, mentre per altre aree il rischio è stato considerato rientrato e gli elenchi vengono aggiornati di conseguenza.
Ambito materiale degli allegati modificati
L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 riguarda le partite di pollame e materiale germinale di pollame; l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna. Le categorie menzionate includono, tra le altre, pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame destinato alla macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi di pollame, uova da cova e carni fresche delle corrispondenti categorie, oltre alle carni fresche di selvaggina da penna.
Modifiche relative al Canada
Per il Canada, il regolamento sostituisce le righe relative alla zona CA-2.2 e aggiunge le nuove zone CA-2.68, CA-2.69 e CA-2.70. Nell’allegato V, tali zone riguardano tutte le principali categorie di pollame e materiale germinale; nell’allegato XIV, riguardano le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, di ratiti e di selvaggina da penna. Le date riportate negli elenchi richiamano la comparsa dei focolai e il successivo aggiornamento dell’idoneità all’esportazione.
La parte descrittiva dell’allegato indica che:
- CA-2.68 corrisponde al Saskatchewan, con area di protezione di 3 km e zona di sorveglianza di 10 km attorno all’area interessata;
- CA-2.69 e CA-2.70 corrispondono alla Columbia Britannica, con delimitazioni geografiche specifiche e relative municipalità incluse nelle zone di protezione/sorveglianza.
Modifiche relative al Regno Unito
Per il Regno Unito, il regolamento aggiorna numerose zone già presenti negli allegati V e XIV. In molti casi vengono sostituite le righe delle zone GB-2.69, GB-2.76, GB-2.81, GB-2.83, GB-2.84, GB-2.87, GB-2.93, GB-2.96, GB-2.100 e GB-2.105, con indicazione delle date dei focolai e delle date fino alle quali le restrizioni restano operative o vengono aggiornate. Inoltre, vengono aggiunte le zone GB-2.125 e GB-2.126.
La descrizione geografica precisa che:
- GB-2.125 riguarda l’area nei pressi di Southwell, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, con un cerchio di raggio 10 km centrato sulle coordinate WGS84 N53.08 e W1.02;
- GB-2.126 riguarda l’area nei pressi di Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, con un cerchio di raggio 10 km centrato sulle coordinate WGS84 N50.85 e E0.48.
Modifiche relative agli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti, vengono aggiunte nelle liste di entrambi gli allegati le zone US-2.225, US-2.226, US-2.227 e US-2.228. Le descrizioni geografiche fanno riferimento rispettivamente a:
- North Dakota, McHenry County;
- Colorado, Weld County;
- Indiana, Allen County;
- Washington, King County.
Per ciascuna zona è indicata un’area circolare di 10 km di raggio a partire da coordinate GPS specifiche. Le restrizioni riguardano sia le categorie di pollame e materiale germinale sia le carni fresche delle categorie interessate, in coerenza con i due allegati modificati.
Entrata in vigore ed effetti pratici
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo sottolinea espressamente l’urgenza dell’intervento, giustificata dal grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione. In termini operativi, gli operatori del settore avicolo e gli importatori devono quindi verificare, per le partite provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, se la zona di origine rientri ancora tra quelle autorizzate oppure sia stata oggetto di restrizione aggiornata dagli allegati del regolamento (UE) 2021/404.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafi 1 e 3. La finalità è adeguare gli elenchi di paesi terzi, territori e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate partite di origine animale in funzione della situazione sanitaria, soprattutto rispetto all’influenza aviaria ad alta patogenicità.
Aggiornamento degli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. L’allegato V riguarda il pollame e il materiale germinale di pollame; l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e di selvaggina da penna.
Misure relative al Canada
Per il Canada vengono aggiornate le voci relative alle zone CA-2.2, CA-2.68, CA-2.69 e CA-2.70. Le modifiche incidono sia sull’allegato V sia sull’allegato XIV e riflettono restrizioni o riallineamenti delle autorizzazioni all’ingresso per pollame, materiale germinale e carni fresche provenienti dalle zone interessate, con riferimento alle date 8.2.2022, 4.5.2022 e 4.6.2022 e alle relative scadenze o mantenimenti delle restrizioni.
Misure relative al Regno Unito
Per il Regno Unito sono sostituite o aggiunte numerose voci nelle zone GB-2.69, GB-2.76, GB-2.81, GB-2.83, GB-2.84, GB-2.87, GB-2.93, GB-2.96, GB-2.100, GB-2.105, GB-2.125 e GB-2.126. Le modifiche riguardano, per entrambe le tipologie di prodotti disciplinate dagli allegati V e XIV, le restrizioni e le date di applicazione collegate a focolai confermati tra il 11.12.2021 e il 15.6.2022, con aggiornamenti delle zone soggette a limitazioni.
Misure relative agli Stati Uniti
Per gli Stati Uniti sono aggiunte le zone US-2.225, US-2.226, US-2.227 e US-2.228 negli allegati V e XIV. Le zone corrispondono a focolai in North Dakota, Colorado, Indiana e Washington e comportano limitazioni all’ingresso nell’Unione per le categorie di pollame, materiale germinale e carni fresche indicate negli allegati, con date di riferimento tra il 6.6.2022 e il 7.6.2022.
Descrizione geografica delle zone
L’allegato del regolamento dettaglia la delimitazione geografica delle zone interessate, indicando province o stati, coordinate geografiche e raggio delle zone di protezione/sorveglianza o delle zone circolari di 10 km attorno agli stabilimenti colpiti. Per il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti sono specificate le municipalità, contee o aree ricomprese nelle zone interessate.
Entrata in vigore e urgenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando finale evidenzia la necessità di un’applicazione urgente, in ragione del grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
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