Cassazione Civile, Ordinanza n. 21114/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2010 relativo a un immobile sito in Ercolano. La società contribuente aveva sostenuto che, in relazione alla rendita catastale e alla categoria dell'immobile, si fosse già formato un giudicato esterno in un diverso giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con efficacia estensiva anche sull'annualità oggetto di causa. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR ha riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate e condannando la contribuente alle spese. In Cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992, perché il gravame era stato iscritto a ruolo prima della notifica; 2) omessa pronuncia sull'ulteriore eccezione di inammissibilità per mancato deposito della prova dell'invio dell'appello; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno sulla rendita catastale; 4) errore nel non applicare il giudicato esterno richiamando precedenti di legittimità; 5) omessa pronuncia sull'eccezione di inefficacia della rendita catastale per mancata prova della sua affissione all'albo pretorio. Il Comune, con ricorso incidentale, ha eccepito la nullità del giudizio di appello per mancata notifica dell'impugnazione al Comune, parte del primo grado, con conseguente violazione delle norme sul litisconsorzio necessario processuale e sul contraddittorio.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, rilevando d'ufficio la nullità del giudizio di appello per difetto di integrità del contraddittorio: il Comune di Ercolano era parte del primo grado e, quale ente impositore, aveva un perdurante interesse a partecipare anche all'appello; la CTR avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La mancata integrazione non comporta inammissibilità dell'appello, ma nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Campania, in diversa composizione, affinché provveda previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. Tutti gli altri motivi della società sono stati dichiarati assorbiti; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come base delle eccezioni di inammissibilità dell'appello per asseriti vizi di iscrizione a ruolo e deposito degli atti, ma tali questioni restano assorbite dalla declaratoria di nullità per difetto di contraddittorio.
art. 2909 c.c.
Invocato dalla contribuente per sostenere l'efficacia del giudicato esterno sulla rendita catastale; la Corte non esamina il motivo nel merito perché assorbito.
art. 331 c.p.c.
Norma applicata per affermare che, nelle cause inscindibili o con litisconsorzio necessario processuale, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa; la sua omissione determina nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza.
artt. 14 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati nel ricorso incidentale per dedurre la necessità della partecipazione del Comune al giudizio tributario di appello.
artt. 291 e 331 c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale come norme sulla rinnovazione/integrazione del contraddittorio e sulla nullità conseguente alla mancata integrazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Parametri di deduzione dei vizi di legittimità invocati dalle parti nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la controversia in appello coinvolge una causa inscindibile o un litisconsorzio necessario processuale, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del primo grado che abbiano un interesse persistente alla partecipazione al gravame.
- La mancata notifica dell'appello a una parte necessaria non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, ma la nullità del giudizio di secondo grado e della sentenza, sanabile solo mediante integrazione del contraddittorio.
- La nullità per difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
- Quando il vizio processuale che comporta nullità del giudizio di appello è risolutivo, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
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