Cassazione Penale, Sentenza n. 4299/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il rigetto dell'istanza di riconoscimento di un semestre di liberazione anticipata, avendo il Tribunale di sorveglianza ritenuto che Muscia avesse tenuto una condotta penalmente rilevante e indicativa di mancata adesione al trattamento: in particolare la presentazione, nel periodo considerato, di una domanda per il reddito di cittadinanza non dichiarando una precedente condanna ostativa. La difesa ha invocato la giurisprudenza (Sez. II, De Benedetto) secondo cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva del diritto al reddito di cittadinanza e ha poi depositato nuovi elementi documentando il proscioglimento dall'accusa ex art. 640-bis c.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che, nel procedimento di sorveglianza, fatti anche costituenti reato possono essere valutati senza attendere la definizione del procedimento penale se pertinenti rispetto al trattamento rieducativo. Ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di sussidio omettendo di dichiarare la condanna ostativa costituisce comportamento indicativo di mancata adesione al trattamento e legittima il diniego della liberazione anticipata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
La condotta (richiesta infedele di sussidio) è stata presa in considerazione come indice di mancata adesione al trattamento ai fini della liberazione anticipata; il reato può essere valutato anche prima della definizione penale nel procedimento di sorveglianza se rilevante per il trattamento.
art. 28 cod. pen. (comma secondo, nn.)
Riferimento agli effetti accessori della condanna (es. interdizione): il Tribunale ha richiamato l'art. 28 in relazione alla qualificazione della condotta e alla conoscenza da parte del condannato della situazione ostativa.
d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26) - art. 2, comma 1, lett. c-bis
"la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis) ... in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta"
La norma indica i casi specifici di preclusione alla percezione del reddito di cittadinanza in relazione a condanne ostative; il Tribunale ha ritenuto rilevante che la condanna ostativa fosse divenuta irrevocabile entro il decennio precedente alla richiesta.
art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019
Prevede l'obbligo di dichiarare condizioni ostative nella richiesta del sussidio; l'omissione di tale dichiarazione è stata valutata come comportamento infedele ed indice di mancata adesione al trattamento.
Sez. II, n. 38383 del 05/07/2022 (De Benedetto)
"la condanna definitiva alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di 'assegni... a carico dello Stato' ..."
La Corte ha enunciato un principio per cui l'interdizione perpetua non determina automaticamente la perdita del reddito di cittadinanza; il Tribunale ha ritenuto però che quel principio non fosse specificamente applicabile al caso concreto, perché qui rilevava la condanna ostativa e l'omissione del dichiarante.
Sez. I, n. 33848 del 30/04/2019 (De Bello)
"nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo..."
Principio richiamato dalla Corte: fatti anche non definiti penalmente possono essere valutati nel giudizio di sorveglianza se attinenti all'adesione al trattamento; la sentenza applica questo principio per ritenere valutabile l'omissione nella richiesta del sussidio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza il giudice può valutare fatti anche se costituiscono ipotesi di reato, senza attendere la decisione penale definitiva, quando essi siano pertinenti alla valutazione dell'adesione al trattamento rieducativo.
- La presentazione di una domanda di sussidio omettendo di dichiarare una condanna ostativa può essere considerata un comportamento infedele e indice di mancata adesione al trattamento, legittimando il diniego di misure favorevoli (es. liberazione anticipata).
- Il principio secondo cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici non determina automaticamente la perdita del reddito di cittadinanza può non essere applicabile se nel caso concreto rileva la presenza di una condanna ostativa nei termini previsti dalla normativa sul sussidio.
- Anche se un imputato viene poi prosciolto rispetto a una specifica accusa, le valutazioni disciplinari/di sorveglianza possono comunque considerare il comportamento concretamente tenuto se questo dimostra incompatibilità con il trattamento rieducativo.
- Chi richiede benefici pubblici (es. reddito di cittadinanza) deve dichiarare eventuali condizioni ostative previste dalla legge: l'omissione può avere rilevanza anche in sede di esame di misure alternative o premiali.
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