Sentenza n. 336/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Università e della Ricerca e/o del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla richiesta di equivalenza di titolo di studio della ricorrente inoltrata il 9.9.2024 (acquisita al protocollo del Registro Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca con prot. n. 13221 del 9.9.2024 e al protocollo del Ministero dell'Istruzione e del Merito con n. 37449 del 9.9.2024);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di equivalenza di un titolo di studio estero presentata il 9 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per accertare l'illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni sulla propria istanza di equivalenza di un titolo di studio estero, necessaria ai fini dell'assunzione presso l'Università degli Studi di Verona a seguito di pubblico concorso. L'istanza era stata presentata il 9 settembre 2024 e acquisita ai protocolli del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che era stata adottata la determinazione di equivalenza richiesta, con esito favorevole per la ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'interesse sostanziale perseguito era stato integralmente soddisfatto dall'adozione e dalla comunicazione dell'equivalenza richiesta. Non residuava, pertanto, alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di merito sul silenzio. Il Collegio ha tuttavia condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Università e della Ricerca, in solido, al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori di legge, poiché il provvedimento favorevole era intervenuto soltanto dopo l'introduzione del giudizio e in pendenza del contenzioso. La sentenza ha ordinato l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato, facendo venir meno ogni utilità concreta di una decisione di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'adozione nelle more del processo del provvedimento richiesto, con integrale soddisfazione dell'interesse sostanziale del ricorrente, comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., se non residua alcun effetto utile conseguibile con una pronuncia di merito.
- L'amministrazione che adotta il provvedimento richiesto soltanto dopo la proposizione del ricorso e in pendenza del contenzioso può essere condannata alle spese di giudizio, anche se il processo si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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