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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22050/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di due autovetture e rapporti finanziari intestati all'impresa individuale formalmente riconducibile al Zhao. L'indagine riguarda operazioni di riciclaggio di denaro provento di reati tributari attraverso imprese fittizie; Zhao era ritenuto, a titolo provvisorio, mero prestanome di Zhang Yinshun. Il ricorrente articolava quattro motivi: (1) illegittimità del decreto perché il ricorrente non è indagato e la Procura Europea non avrebbe chiesto la misura nei suoi confronti (violazione art.321 c.p.p.); (2) mancanza o apparente motivazione (art.125, comma 3 c.p.p.); (3) carenza di fumus commissi delicti e di fumus boni iuris, con riferimento ai movimenti del conto corrente che proverebbero l'estraneità dell'impresa individuale (art.321 e art.125 c.p.p.); (4) sproporzione tra i beni sequestrati e i redditi dichiarati dall'impresa (art.240-bis c.p. e art.123, comma 3 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che Zhao risultasse dagli atti come mero intestatario fittizio dei beni e non abbia contestato tale qualità né allegato la sua effettiva titolarità o proprietà dei beni sottoposti a vincolo. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il terzo fittizio intestatario può solo rivendicare la titolarità effettiva del bene e non è legittimato a contestare i presupposti della misura cautelare (fumus commissi delicti, pericolosità, sproporzione o provenienza del bene), che possono essere dedotti solo dal proposto. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., a versare in favore della cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di 3.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare il decreto di sequestro; la Corte ha interpretato che la norma non impedisce il sequestro di beni formalmente intestati a terzi fittizi, e che il terzo intestatario non può contestare i presupposti della misura ma solo rivendicare la propria titolarità effettiva.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Invocato per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato sufficiente in relazione al ruolo di intestatario fittizio del ricorrente e ha respinto la doglianza perché il ricorrente non aveva dedotto la propria effettiva titolarità.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma sulla confisca per sproporzione/provenienza illecita: la Corte ha ricordato che la valutazione della sproporzione e della provenienza del bene attiene ai presupposti della misura cautelare, che il terzo fittizio non è legittimato a impugnare se non per contestare la titolarità.

  • art. 123, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla proporzionalità e motivazione della misura; la Corte ha ritenuto infondata la censura del ricorrente perché in presenza di intestazione fittizia il terzo non può sollevare tale questione a fini di inammissibilità del ricorso.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Richiamato nella descrizione del reato contestato al vertice dell'associazione (ricettazione/riciclaggio) relativo a Zhang Yinshun; la norma è parte del quadro fattuale che giustifica il sequestro.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 13/6/2000

    Richiamata per stabilire i presupposti dell'applicazione delle ammende e per valutare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nondimeno la Corte ha comunque disposto l'ammenda equitativamente determinata.

Massime di principio

  • Il terzo intestatario formale (presunto prestanome) di beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca non è legittimato a contestare i presupposti della misura cautelare (fumus commissi delicti, pericolosità, provenienza illecita, sproporzione): può unicamente chiedere la restituzione dimostrando l'effettiva titolarità o la mancanza di collegamento concorsuale con l'indagato.
  • Se si è indicati negli atti come intestatario fittizio, la difesa deve tempestivamente e specificamente allegare e provare la propria titolarità effettiva dei beni (documenti di acquisto, prove di pagamento, atti che dimostrino autonomia economica) per far valere la propria posizione nel procedimento di riesame o restituzione.
  • Le censure generiche sulla mancanza di indagini o sull'assenza di contestazioni nell'imputazione provvisoria non sono ammesse dal terzo intestatario: tali questioni attengono alla posizione degli indagati e sono sollevabili dagli stessi, non dal terzo estraneo al reato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, ove ricorra la fattispecie, a un'ammenda equitativamente determinata; pertanto è importante valutare la legittimazione a proporre il ricorso prima di adire la Cassazione.
  • Per chi vuole opporsi efficacemente a un sequestro su beni intestati formalmente a sé, è strategico produrre prove di titolarità effettiva e di assenza di collegamento con l'attività illecita (movimenti bancari, contratti, documentazione fiscale) e, se possibile, far valere la pretesa restitutoria nei termini e nella sede procedurale corretta.

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