Ordinanza n. 13055/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto collegiale di pagamento degli onorari e delle spese spettanti al difensore per il gratuito patrocinio
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il difensore del ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., chiedendo di correggere il decreto di pagamento che liquidava complessivamente euro 2.284,50 per onorari, diritti e spese, oltre IVA e CAP. L’istanza evidenziava l’omessa indicazione delle spese generali nella misura del 15% tra le voci accessorie spettanti al difensore.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’omessa indicazione delle spese generali del 15% costituisse un mero errore materiale. Ha disposto l’inserimento, dopo la previsione relativa alla liquidazione di euro 2.284,50 oltre gli accessori di legge, delle parole “spese generali nella misura del 15%”. Ha inoltre ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a. e ha disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto riconducibile a tale categoria l’omessa indicazione delle spese generali del 15% nel decreto di pagamento.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Prevede gli adempimenti di annotazione a cura della Segreteria conseguenti alla correzione del provvedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L’omessa indicazione, nel dispositivo di un decreto di pagamento per il patrocinio a spese dello Stato, di una voce accessoria dovuta per legge può essere qualificata come errore materiale correggibile quando non comporta una nuova valutazione decisoria, ma consente di rendere il dispositivo conforme alla liquidazione spettante.
- La correzione dell’errore materiale deve essere disposta mediante l’inserimento testuale della voce omessa nel dispositivo originario, con conseguente annotazione della correzione da parte della Segreteria ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a.
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