Sentenza n. 456/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- e notificato il 18.10.2024 emesso dalla Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato con cui è stata disposta l’assegnazione del Sig.-OMISSIS-presso la Questura di -OMISSIS- nel periodo dal -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione temporanea del dipendente presso una Questura
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento della Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato con cui era stata disposta la sua assegnazione presso una Questura per un determinato periodo, chiedendone l’annullamento. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata notificata alle controparti almeno dieci giorni prima dell’udienza, nel rispetto dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente dispone dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Poiché la rinuncia è stata ritualmente notificata alle altre parti nel termine previsto, essa ha prodotto l’estinzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate in considerazione della vicenda complessiva.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La rinuncia al ricorso, se notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e formulata secondo le modalità previste, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia ritualmente proposta comporta la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l’oscuramento dei dati identificativi delle persone interessate nella diffusione del provvedimento.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale presupposto, unitamente alla normativa nazionale, per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto l’interesse alla decisione.
- La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio quando è ritualmente formulata e notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, secondo l’art. 84, comma 3, c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire quando la parte dichiari di rinunciare all’azione o di non avere più interesse alla decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 713/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 714/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 715/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 716/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 717/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 apr 2026Sentenza n. 718/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →