Cassazione Penale, Sentenza n. 20891/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che ha respinto l'istanza di revoca della misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) applicata al ricorrente dal 5 aprile 2013 e confermata il 17 luglio 2023. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omissione, sostenendo un cambiamento di vita (circa due anni senza rilievi, attività lavorativa, vita onesta) e richiamando un precedente giudizio della Corte d'assise di appello che avrebbe escluso la pericolosità sociale, lamentando che la Corte di appello di Napoli si era limitata a riprendere acriticamente le argomentazioni del Tribunale senza confronto ragionato con le doglianze difensive.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti: nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge (art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011). La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato non fosse inesistente o meramente apparente; al contrario, i giudici di merito hanno fornito una valutazione congrua e dettagliata della perdurante pericolosità sociale, valorizzando la sentenza di condanna definitiva del 2021 per associazione di stampo mafioso (con ruolo di organizzatore), il radicamento sul territorio, l'attività nel settore dello smaltimento illecito dei rifiuti e l'assenza di un percorso di reale dissociazione. È stata altresì chiarita l'inapplicabilità del diverso giudizio espresso in sede di misure di sicurezza alle finalità della misura di prevenzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter
art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 9 settembre 2011 n. 159
Norma fonte della misura di prevenzione applicata; la Corte ha valutato la pericolosità sociale ai sensi delle coordinate di tale disposizione, ritenendo legittima la conferma della sorveglianza speciale alla luce degli indici di pericolosità emersi.
d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159, art. 10, comma 3
art. 10, comma 3, d.lgs. 9 settembre 2011, n. 159
Stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché dedotto con motivi non consentiti (matrice fattuale/valutativa non riconducibile a violazione di legge).
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4 (richiamata)
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (richiamato dall'art. 3-ter legge 31 maggio 1965, n. 575)
Richiamo storico-normativo alla disciplina previgente delle misure di prevenzione; utilizzato per delimitare il quadro di ammissibilità di impugnazione.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2 (richiamata)
art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575
Ulteriore richiamo alla disciplina delle misure di prevenzione a sostegno del principio che l'impugnazione è limitata a profili di diritto.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Citato per evidenziare che l'illogicità manifesta e simili deduzioni valutative non rientrano tra i motivi proponibili in cassazione se non ricondotte a violazione di legge o a motivazione inesistente/apparente.
giurisprudenza di legittimità (principi richiamati)
Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020 (Mulé); Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 (Repaci); Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016 (Pandico); Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014 (Catalano)
Richiami giurisprudenziali stabiliscono i parametri per valutare la motivazione (motivazione inesistente o meramente apparente) e delimitano i vizi deducibili in cassazione nei procedimenti di prevenzione: la mancata considerazione di argomentazioni difensive rileva solo se il provvedimento omette del tutto un elemento potenzialmente decisivo tale da determinare diverso esito.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; contestazioni che attengono alla valutazione dei fatti o della motivazione devono essere inquadrate come violazione di legge o come motivazione inesistente/apparente per essere ammissibili.
- Per configurare motivazione inesistente o apparente è necessario dimostrare che il provvedimento ha omesso del tutto di affrontare un elemento fattuale o probatorio potenzialmente determinante in senso contrario; la mera affermazione di sottovalutazione degli argomenti difensivi non è sufficiente se il giudice ha comunque preso quei fatti in considerazione.
- La valutazione della pericolosità sociale può legittimamente valorizzare condanne definitive, il ruolo nell'associazione e la persistenza di condotte (es. coinvolgimento in smaltimento illecito di rifiuti) e l'assenza di un percorso di reale dissociazione; elementi di attività lavorativa e cambiamento di stile di vita devono essere provati in modo specifico e idoneo a superare gli indici negativi.
- I giudizi espressi in sede di misure di sicurezza e quelli in sede di misure di prevenzione sono distinti per natura e finalità; un esito favorevole in una sede non impone automaticamente la revoca della misura di prevenzione se permangono indici di pericolosità pertinenti a quest'ultima.
- Per ottenere la revoca di una misura di prevenzione occorre allegare e provare elementi fattuali nuovi e specifici che dimostrino una radicale e concreta dissociazione dai contesti criminali; argomentazioni generiche o non documentate sono destinate a essere ritenute insufficienti.
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