Cassazione Penale, Sentenza n. 33424/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'ordinanza esecutiva che aveva riconosciuto la continuazione tra due sentenze e rideterminato la pena complessiva. Si denunciava inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione non ha specificato i singoli aumenti applicati ai reati "satellite" (continuazione interna ed esterna), né ha chiarito come abbia tenuto conto della riduzione ex rito abbreviato già praticata in una delle sentenze, rendendo impossibile verificare la correttezza aritmetica e giuridica del calcolo dell'aumento complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi di diritto secondo cui, in sede esecutiva per la continuazione tra reati giudicati separatamente, il giudice deve: scorporare le pene eventualmente già riunite in continuazione, individuare il reato più grave (secondo il dispositivo della sentenza di cognizione), determinare la pena base e quindi applicare autonomi e motivati aumenti per ciascun reato satellite; se uno dei giudizi è stato con rito abbreviato l'aumento va commisurato tenendo conto della diminuzione premiale (art. 442/444 c.p.p.) e il giudice deve dichiarare di averla considerata. Nel caso concreto la motivazione è risultata carente quanto ai singoli aumenti e al rispetto di aumenti già riconosciuti in precedenza, per cui la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame in diversa persona fisica, impartendo al giudice dell'esecuzione di rideterminare la pena nel rispetto dei criteri indicati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva; il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena unica motivando gli aumenti per i reati satellite.
art. 81 cod. pen.
Stabilisce l'aumento di pena per il reato continuato; in sede esecutiva gli aumenti devono essere calcolati singolarmente e motivati.
art. 442 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di pena per il rito abbreviato che incide anche sull'aumento per continuazione; il giudice deve dichiarare di avere considerato tale riduzione (aritmeticamente predeterminata).
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il patteggiamento; la Corte richiama che, quando è coinvolto un patteggiamento, il calcolo della continuazione e delle riduzioni deve essere fatto secondo le regole indicate (commisurazione della pena base e delle diminuzioni a seconda se il reato più grave sia quello ridotto o meno).
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama la regola di considerare come violazione più grave la pena concretamente irrogata indicata nel dispositivo della sentenza di cognizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione tra sentenze distinte, deve scorporare le riunioni operate in fase di cognizione, individuare il reato più grave e partire dalla pena determinata per quest'ultimo prima di applicare aumenti per i reati satellite.
- Ogni aumento previsto dall'art. 81 cod. pen. va calcolato e motivato separatamente per ciascun reato satellite: la motivazione può essere concisa ma deve rendere chiari i criteri e permettere la verifica aritmetica del calcolo.
- Se uno dei giudizi è stato celebrato con rito abbreviato o patteggiamento, il giudice deve indicare espressamente di aver tenuto conto della riduzione premiale (art. 442/444 c.p.p.) e applicare la riduzione nella modalità prevista dalla giurisprudenza (a seconda se il reato più grave sia quello ridotto o il satellite).
- Quando in sede di cognizione era già stato riconosciuto un aumento per continuazione, il giudice dell'esecuzione deve valutare e motivare se e come quell'aumento venga mantenuto o modificato nella determinazione complessiva, rendendo comparabili gli aumenti già attribuiti e quelli nuovi.
- In provvedimenti esecutivi la motivazione può essere sintetica ma non può essere meramente enunciativa: deve contenere i dati aritmetici e i criteri applicativi sufficienti per consentire il controllo di legittimità (soprattutto se gli aumenti applicati risultano significativi).
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