Decreto ministeriale n. 197 del 18/08/2021
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto disponibilità 2021 - € 210.000.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto ripartisce tra le regioni la dotazione 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, pari complessivamente a 210 milioni di euro. Conferma i criteri di utilizzo già applicati nel 2020, attribuisce alle regioni il compito di trasferire con urgenza le risorse ai comuni e amplia, in chiave emergenziale COVID-19, la platea dei beneficiari e le modalità di prova della perdita di reddito. Prevede inoltre il divieto di cumulo con la quota affitto del reddito di cittadinanza, regole di monitoraggio e la possibile revisione futura dei criteri di accesso.
Riparto 2021 delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - riparto 2021
Il decreto ripartisce la dotazione 2021 del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'atto è adottato tenendo conto delle risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché della disciplina applicativa già definita dai decreti ministeriali 7 giugno 1999, 14 settembre 2005, 6 maggio 2020 e 12 agosto 2020.
Dotazione finanziaria e riparto tra le regioni
Per l'esercizio finanziario 2021 la dotazione complessiva del Fondo è pari a 210 milioni di euro, iscritti sul capitolo 1690, p.g. 1. La somma deriva da:
- 50 milioni di euro a valere sull'art. 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 160 milioni di euro a valere sulla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Le risorse sono ripartite tra le regioni secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del decreto e riporta i coefficienti percentuali e gli importi attribuiti a ciascuna regione. Tra i principali importi assegnati figurano Lombardia 34.056.902,23 euro, Lazio 22.433.391,98 euro, Campania 20.761.217,92 euro, Emilia-Romagna 17.400.305,73 euro, Piemonte 16.293.389,78 euro e Sicilia 15.106.586,70 euro.
Trasferimento ai comuni e modalità di gestione delle risorse
Le regioni devono attribuire le risorse ai comuni con procedura di urgenza, anche con riferimento a quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse e all'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo. I comuni, per l'ordinazione e il pagamento della spesa, devono ricorrere all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio.
Il decreto richiama inoltre la possibilità di utilizzare le risorse in modo coordinato con quelle del Fondo per il sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, così da rendere più efficiente l'impiego delle misure di sostegno alla locazione.
Requisiti dei beneficiari e ampliamento della platea
I comuni definiscono le graduatorie dei soggetti beneficiari sulla base dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999. Il decreto conferma, per l'emergenza COVID-19, l'ampliamento della platea già previsto dal decreto ministeriale 12 agosto 2020: possono accedere ai contributi anche i nuclei con ISEE non superiore a 35.000,00 euro che presentino autocertificazione di una perdita del reddito IRPEF superiore al 25% per effetto dell'emergenza epidemiologica.
Resta fermo che continuano ad applicarsi i criteri già adottati nei bandi regionali. Il provvedimento ribadisce inoltre la necessità di considerare, ai fini della prova della perdita di reddito, il perdurare della situazione emergenziale.
Prova della perdita di reddito, cumulabilità e altre misure ammesse
La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente oppure, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 e 2020. I contributi concessi con il decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.
Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate anche per sostenere iniziative locali tramite agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia finalizzati a favorire la mobilità nel mercato della locazione, anche per soggetti che non siano più in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
Monitoraggio, obblighi informativi e possibili revisioni
Le regioni devono trasmettere entro il 31 dicembre 2021 un resoconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili contenente:
- le modalità adottate per il trasferimento dei fondi ai comuni;
- le procedure e i requisiti utilizzati per l'assegnazione dei contributi;
- il fabbisogno rilevato nell'intero territorio regionale;
- le modalità di controllo adottate e programmate;
- le eventuali criticità gestionali riscontrate.
Il Ministero deve predisporre un format per tale monitoraggio entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. I dati confluiscono anche nell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. I risultati del monitoraggio potranno essere utilizzati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la revisione dei criteri di accesso ai contributi del Fondo individuati dal decreto ministeriale 7 giugno 1999.
Decorrenza e pubblicazione
Il decreto è stato adottato previa intesa della Conferenza unificata del 8 luglio 2021 ed è destinato alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dopo la registrazione degli organi di controllo.
Punti principali
Base normativa e finalità del riparto
Il decreto attua l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Tiene conto della disciplina previgente sui criteri di riparto e dei precedenti decreti ministeriali, nonché delle ulteriori risorse stanziate per il 2021 dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Dotazione finanziaria 2021 e riparto regionale
La dotazione complessiva per l'anno 2021 è pari a 210 milioni di euro, di cui 50 milioni a valere sulla legge n. 160/2019 e 160 milioni a valere sulla legge n. 178/2020. Le somme sono ripartite tra le regioni secondo l'allegata tabella, che indica coefficienti percentuali e importi regionali.
Attribuzione ai comuni e criteri di utilizzo
Le regioni devono attribuire le risorse ai comuni con procedura di urgenza, anche per quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse e per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti. I comuni devono utilizzare i fondi unificando titoli, capitoli e articoli di bilancio ai fini dell'ordinazione e del pagamento della spesa.
Beneficiari e requisiti per i contributi
I comuni definiscono le graduatorie tra i soggetti in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal decreto ministeriale 7 giugno 1999. È confermato l'ampliamento della platea disposto dal decreto ministeriale 12 agosto 2020: possono accedere anche i soggetti con ISEE non superiore a 35.000 euro che autocertifichino una perdita del reddito IRPEF superiore al 25% a causa dell'emergenza COVID-19, fermo restando quanto già previsto nei bandi regionali.
Prova della perdita di reddito, cumulabilità e altri impieghi consentiti
La riduzione del reddito può essere attestata tramite ISEE corrente o, in alternativa, mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. I contributi non sono cumulabili con la quota affitto del reddito di cittadinanza. Le risorse possono essere utilizzate anche in coordinamento con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli e per sostenere agenzie, istituti per la locazione e fondi di garanzia, anche a favore di soggetti non più in possesso dei requisiti per l'edilizia residenziale pubblica.
Monitoraggio e futura revisione dei criteri
Le regioni devono trasmettere entro il 31 dicembre 2021 un resoconto al Ministero sulle modalità di trasferimento dei fondi, sui criteri di assegnazione, sul fabbisogno, sui controlli e sulle criticità gestionali. Il Ministero predispone un format entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto e i dati confluiscono anche nell'Osservatorio nazionale della condizione abitativa. Sulla base dei risultati del monitoraggio potrà essere avviata, previa intesa in Conferenza unificata, la revisione dei criteri di accesso ai contributi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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