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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25640/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine da una serie di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato succedutisi per un arco temporale pressoché ininterrotto dal 25.5.2006 al 16.7.2010, mediante i quali la lavoratrice fu impiegata come impiegata amministrativa presso un ente previdenziale pubblico. Il Tribunale aveva accolto in misura maggiore la domanda della lavoratrice; la Corte d'appello, in riforma parziale, ha confermato l'illegittimità del ricorso alla somministrazione da parte dell'ente e ha ridotto il risarcimento a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha dedotto la decadenza dall'impugnazione/azione ai sensi dell'art. 6 l. n. 604/1966, come modificato dalla l. n. 183/2010, sostenendo l'applicabilità del termine anche al caso in esame; 2) ha denunciato nullità della sentenza per asserita omessa pronuncia e insufficiente motivazione sull'appello; 3) ha contestato la declaratoria di illegittimità della somministrazione, sostenendo che le causali addotte (blocco assunzioni, fabbisogno di personale per gestione patrimoniale e pensionamenti) giustificassero il ricorso al lavoro somministrato; 4) ha censurato il riconoscimento di un danno risarcibile in forma presunta, sostenendo che il c.d. danno comunitario sarebbe configurabile solo per la reiterazione di contratti a termine e non per la somministrazione illegittima; 5) ha contestato il termine di prescrizione applicato, sostenendo la natura extracontrattuale della pretesa e la conseguente prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la disciplina decadenziale invocata non era applicabile ratione temporis, oltre che per contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato; inammissibile il secondo per difetto di specificità e sinteticità, non essendo individuato il concreto punto di omessa pronuncia; infondato il terzo, affermando che nel pubblico impiego privatizzato la somministrazione a tempo determinato è legittima solo per esigenze temporanee ed eccezionali e non per fabbisogni ordinari e continuativi, sicché le ragioni addotte dall'ente descrivevano un'esigenza strutturale e non transitoria; infondato il quarto, riconoscendo anche nella somministrazione abusiva il diritto al risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 come danno presunto con funzione sanzionatoria; inammissibile il quinto per mancanza di autosufficienza e di allegazione della concreta utilità della censura, poiché non era dedotto che, anche applicando il termine breve, il diritto fosse prescritto prima dell'introduzione del giudizio. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, oltre agli oneri per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 604/1966

    come modificato dall'art. 32 l. n. 183/2010

    La disciplina decadenziale dell'impugnazione del licenziamento, nel testo novellato, non si applica retroattivamente a rapporti cessati prima della sua efficacia; il differimento al 31 dicembre 2011 riguarda tutti gli ambiti di novità del novellato art. 6.

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    Costituisce il parametro generale di liquidazione del danno in caso di illegittima successione di contratti di lavoro a termine, applicabile anche alla somministrazione abusiva nel pubblico impiego privatizzato, con natura di danno presunto e valenza sanzionatoria.

  • art. 36, d.lgs. n. 165/2001

    nelle varie versioni richiamate in sentenza

    Nel pubblico impiego le forme flessibili di lavoro sono ammesse solo per esigenze temporanee ed eccezionali e non per far fronte a fabbisogni ordinari o strutturali; il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato non esclude il diritto al risarcimento del danno.

  • artt. 20 e ss. d.lgs. n. 276/2003

    La somministrazione a tempo determinato è legittima se sorretta da ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, ma resta incompatibile con un uso continuativo destinato a coprire esigenze ordinarie e non temporanee.

  • art. 21, comma 3, d.lgs. n. 276/2003

    Le informazioni sulla missione devono essere comunicate per iscritto al lavoratore; la disciplina è richiamata nel ragionamento sulla struttura del contratto di somministrazione.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente nel motivo sul danno, senza che la Corte ne ricavi una regola decisiva autonoma.

  • art. 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003

    Esclude la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nelle ipotesi considerate, ma non impedisce il risarcimento del danno.

  • art. 30 d.lgs. n. 81/2015

    Definisce il contratto di somministrazione come rapporto in cui i lavoratori svolgono attività nell'interesse e sotto la direzione dell'utilizzatore.

  • art. 33 d.lgs. n. 81/2015

    Regola gli obblighi informativi e il trattamento economico-normativo nel contratto di somministrazione.

  • art. 34 d.lgs. n. 81/2015

    Per la somministrazione a tempo determinato richiama la disciplina del lavoro a termine, con esclusione di alcune norme del capo III e con possibilità di proroga nei limiti del contratto collettivo.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale delle censure processuali e di motivazione, ma non conduce all'accoglimento delle doglianze.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in collegamento con l'art. 111 Cost. nelle censure del ricorrente, senza incidenza decisiva sull'esito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura extracontrattuale della domanda; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione per sostenere il termine breve quinquennale; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo sul danno, ma la Corte conferma il criterio del danno presunto nel quadro normativo applicabile.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte valuta l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi in base ai vizi dedotti, escludendo la censurabilità di insufficiente motivazione nei limiti attuali del n. 5.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare inammissibile un motivo che non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per il procedimento in camera di consiglio.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione di lavoro a tempo determinato è legittima solo se utilizzata per esigenze effettivamente temporanee ed eccezionali; non può diventare uno strumento ordinario di copertura di fabbisogni strutturali o continuativi dell'amministrazione.
  • La genericità della causale può rilevare, ma il giudice deve soprattutto verificare se le ragioni concretamente addotte per il ricorso alla somministrazione rivelino un'esigenza transitoria oppure un bisogno stabile e non temporaneo.
  • L'illegittimità o l'abusività della somministrazione nel pubblico impiego non comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma dà diritto al risarcimento del danno secondo il parametro generale dell'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, configurato come danno presunto con funzione anche sanzionatoria.
  • La disciplina decadenziale introdotta per l'impugnazione del licenziamento non si applica oltre i limiti temporali espressamente previsti e non può essere fatta valere retroattivamente su rapporti cessati anteriormente alla sua efficacia.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il punto della decisione censurato e la concreta utilità dell'eventuale accoglimento; la mera riproduzione integrale degli atti o censure prive di specifico interesse sono inammissibili.
  • La deduzione della prescrizione è inammissibile se non viene allegato, in modo autosufficiente, che il termine invocato avrebbe comunque maturato effetto prima della proposizione della domanda giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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