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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34181/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento pensionistico di anzianità di un professionista iscritto alla cassa previdenziale dei dottori commercialisti. La corte d'appello aveva, da un lato, respinto la domanda di riliquidazione della pensione proposta dal pensionato secondo la disciplina previgente al regolamento del 2004, e dall'altro confermato l'illegittimità delle trattenute operate dalla cassa sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché il pensionato avrebbe maturato il diritto alla pensione dopo l'entrata in vigore del regolamento introduttivo del contributo di solidarietà; (2) violazione di varie norme del sistema previdenziale privatizzato, della disciplina del contributo di solidarietà e delle norme costituzionali, per l'illegittimità dichiarata del prelievo; (3) in subordine, violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, per non avere la corte territoriale ritenuto legittimo il contributo almeno dal 2011; (4) violazione dell'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, per non avere applicato il contributo di solidarietà per il biennio 2012-2013; (5) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale. Il pensionato ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando il rigetto della domanda di riliquidazione della pensione sulla base della disciplina previgente e deducendo violazione delle norme richiamate dalla corte d'appello; la cassa ha resistito anche a tale ricorso incidentale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi del ricorso principale, richiamando la propria giurisprudenza consolidata sulla legittimità dei contributi di solidarietà e sulla prescrizione decennale delle somme indebitamente trattenute, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché fondato su atti regolamentari della cassa non trascritti né adeguatamente localizzati nel fascicolo, in violazione dell'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della cassa perché manifestamente infondato, ritenendo corretta la decisione di merito sull'illegittimità delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà e sulla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del pensionato, poiché le doglianze erano formulate con riferimento a regolamenti interni non aventi natura normativa e non adeguatamente riportati e localizzati nel rispetto degli oneri di specificità del ricorso per cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la reciproca soccombenza. È stato altresì dato atto dell'obbligo, per entrambe le parti ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine indicato dal collegio.

  • d.lgs. n. 509/1994, artt. 1 e 2

    richiamato tra le norme che disciplinano la previdenza privatizzata delle casse professionali.

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato quale base normativa della disciplina previdenziale e del potere di riequilibrio del sistema.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    richiamata quale norma di modifica e di sistema in materia di previdenza professionale.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    richiamata come interpretazione autentica della disciplina previdenziale applicabile alle casse privatizzate.

  • d.l. n. 201/2011, art. 24, comma 24

    richiamato in relazione alla legittimità dei contributi di solidarietà e agli interventi sugli equilibri finanziari degli enti previdenziali.

  • artt. 2, 3 e 23 Cost.

    invocati dalla ricorrente principale a sostegno della legittimità del prelievo, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla cassa, senza che la Corte ravvisasse violazioni rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in via subordinata, ma la doglianza è stata respinta.

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiamato dalla ricorrente principale per sostenere la prescrizione quinquennale.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    richiamato per sostenere la prescrizione quinquennale, ma la Corte ha ribadito la prescrizione decennale.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    richiamato dalla ricorrente principale in tema di prescrizione dei crediti previdenziali.

  • art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il ricorso incidentale, per difetto di specificità e di localizzazione degli atti richiamati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di contributi di solidarietà imposti da una cassa previdenziale professionale, la legittimità del prelievo va valutata alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e della cornice costituzionale e legislativa di riferimento; una volta che l'ente abbia effettivamente adottato misure di riequilibrio, non può essere assimilata a inerzia l'ipotesi in cui tali misure siano poi dichiarate illegittime.
  • Ai fini dell'applicazione del contributo di cui all'art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, non è consentito equiparare alla mancata iniziativa dell'ente la situazione in cui interventi sul rapporto entrate/spesa siano stati adottati e successivamente annullati o dichiarati illegittimi.
  • La ripetizione delle somme indebitamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà soggiace a prescrizione decennale, secondo l'orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
  • Nel ricorso per cassazione, quando si censurano atti regolamentari o documenti interni dell'ente, è necessario rispettare gli oneri di specificità e di localizzazione di cui all'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c.; la mancata trascrizione sufficiente del contenuto e l'omessa indicazione del luogo in cui gli atti siano reperibili comportano l'inammissibilità della censura.
  • La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge non può superare un consolidato orientamento di legittimità quando la questione sia già stata risolta in senso univoco dalla giurisprudenza della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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