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Sentenza

Sentenza del 21/06/2022 n. 19953 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia impugna la sentenza della C.T.R. che aveva annullato tre avvisi di accertamento sintetico (anni 2006-2008). L'amministrazione deduce che la C.T.R. ha applicato erroneamente la formulazione dell'art. 38 DPR 600/1973 dopo la modifica operata dal D.L. n. 78/2010, pur essendo la norma transitoria (art. 22 D.L. n. 78/2010) limitativa e applicabile solo agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto (periodi successivi al 2009). Inoltre contesta che la C.T.R. abbia qualificato gli elementi indici del 'redditometro' come mere presunzioni semplici e abbia ritenuto sufficiente, a favore del contribuente, la sola sproporzione tra spese e reddito accertato per superare la presunzione; secondo l'Agenzia la prova contraria ammessa dall'art. 38, comma 6, deve riguardare la circostanza che il reddito determinato sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (1) la C.T.R. ha applicato erroneamente la normativa post-2010 nonostante la disposizione transitoria del D.L. n. 78/2010 che limita l'effetto delle modifiche ai periodi d'imposta successivi al 2009; (2) la Corte ha affermato che il sistema del redditometro introduce una presunzione legale relativa e che, una volta accertata la disponibilità degli elementi indicativi di capacità contributiva, il giudice non può privarli del valore presuntivo imposto dal legislatore, potendo solo valutare la prova documentale fornita dal contribuente circa la natura non imponibile o assoggettata a ritenuta delle somme. Per questi motivi la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla C.T.R. del Friuli Venezia Giulia per nuova decisione, demandando alla stessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 6

    L'art. 38 disciplina la determinazione sintetica del reddito (redditometro). La Corte interpreta la disciplina come fonte di una presunzione legale relativa: gli elementi indici, una volta accertati fattualmente, producono presunzione sulla capacità contributiva e il contribuente può fornire prova contraria limitata a dimostrare che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure, più in generale, che il reddito presunto non esiste o è inferiore, mediante adeguata documentazione.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1 (conv. L. 30 luglio 2010, n. 122)

    Dispone una regola transitoria: le modifiche introdotte all'art. 38 si applicano solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto (in pratica ai periodi d'imposta successivi al 2009). Pertanto la C.T.R. ha errato ad applicare la nuova disciplina a periodi anteriori al 2009.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma di legittimità invocata dall'Agenzia per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte utilizza tale doglianza per esaminare la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni fiscali e transitorie.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla C.T.R. come regola generale di apprezzamento delle presunzioni semplici; la Cassazione osserva che, posto il carattere di presunzione legale relativa attribuito dalla normativa del redditometro, l'applicazione dell'art. 2729 non può essere usata per privare gli elementi indici del valore presuntivo conferito dalla legge.

Massime di principio

  • Verificare sempre la norma transitoria quando si applicano modifiche legislative: se esiste una disposizione transitoria specifica, essa determina quale versione della norma è applicabile al periodo d'imposta contestato.
  • Gli elementi del redditometro (possesso di immobili, veicoli, spese, ecc.) costituiscono, per la giurisprudenza della Cassazione, una presunzione legale relativa: una volta accertata la disponibilità fattuale degli indici, tali elementi producono un valore presuntivo che il giudice non può arbitrariamente disattendere.
  • L'onere della prova contraria grava sul contribuente: per superare la presunzione è necessario fornire documentazione idonea a dimostrare che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi non imponibili o soggetti a ritenuta ovvero che il reddito presunto non esiste o è inferiore; non è sufficiente la sola allegazione di sproporzione tra spese e reddito.
  • La mera prova di disponibilità di ulteriori risorse o la generica affermazione di sproporzione non libera il contribuente dall'onere di collegare documenti e circostanze al fatto che tali risorse sono state effettivamente utilizzate per sostenere le spese contestate.
  • In sede di rinvio il giudice di merito deve applicare la corretta versione normativa (anche tenendo conto del diritto transitorio) e valutare le prove secondo il principio che le presunzioni legali relative possono essere superate solo con prove documentali adeguate e pertinenti.

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