Sentenza n. 1714/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dal servizio, dalla retribuzione e dagli altri emolumenti per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, unitamente agli atti presupposti e alla normativa applicata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno, dopo averlo invitato a documentare l'avvenuta vaccinazione, l'esenzione o il differimento dell'obbligo, lo ha sospeso immediatamente dal servizio e dalla retribuzione ai sensi della disciplina emergenziale sull'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Ha dedotto, anzitutto, l'illegittimità dell'accertamento per mancato coinvolgimento del medico competente previsto dal d.lgs. n. 81/2008, ritenuto l'unico soggetto competente a valutare l'impossibilità temporanea di svolgere l'attività lavorativa. Ha inoltre censurato l'obbligo vaccinale e le conseguenze del suo inadempimento per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost., sostenendo l'assenza di adeguata sperimentazione e di sufficiente connessione tra mansioni svolte e rischio di contagio, l'irragionevolezza e sproporzionalità della misura, la lesione della libertà personale e del diritto al lavoro, la discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, il contrasto con il consenso informato e l'ingiustificata mancata corresponsione di un assegno alimentare. Ha anche contestato la durata della sospensione, eccedente la cessazione dello stato di emergenza, e chiesto il risarcimento dei danni nonché la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità prospettate.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e la domanda risarcitoria. Quanto alla prima censura, ha distinto la disciplina generale della sorveglianza sanitaria e dell'idoneità alla mansione prevista dall'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 dalla disciplina speciale emergenziale sull'obbligo vaccinale. Quest'ultima attribuiva rilievo, ai fini dell'esenzione o del differimento, soltanto alla presenza di specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale secondo le modalità previste dalla legge; tali condizioni non erano state formalmente documentate. In assenza di esenzione, la sospensione costituiva atto vincolato, rispetto al quale l'Amministrazione non disponeva di margini di scelta. Le censure costituzionali sono state ritenute infondate e non è stata ravvisata la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale. Il TAR ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale nn. 14, 15 e 16 del 2023, ritenendo estensibili i relativi principi anche al personale del comparto sicurezza: l'obbligo vaccinale perseguiva finalità di tutela della salute collettiva e continuità dei servizi essenziali; la scelta legislativa era sostenuta dalle conoscenze scientifiche disponibili; il rischio di eventi avversi non rendeva irragionevole l'obbligo; non erano disponibili misure alternative altrettanto efficaci e proporzionate; la sospensione temporanea, senza natura disciplinare e senza retribuzione o assegno alimentare, costituiva conseguenza proporzionata dell'inadempimento. Il consenso informato in senso tecnico non era necessario, poiché il trattamento trovava fondamento nell'obbligo legale, ferma la necessità dell'informazione al destinatario. Non sussisteva disparità di trattamento tra vaccinati e non vaccinati, trattandosi di situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. La durata della misura non è stata ritenuta irragionevole, anche perché la sospensione doveva intendersi collegata alla situazione emergenziale e comunque soggetta al termine massimo previsto dalla legge. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'assenza di illegittimità degli atti. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 41 d.lgs. 81/2008
Disciplina i compiti di sorveglianza sanitaria del medico competente e il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ma non trova applicazione per sostituire la speciale procedura prevista dalla normativa emergenziale sull'obbligo vaccinale.
art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021
Ha esteso l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ha previsto che la vaccinazione costituisse requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
art. 4, comma 2, d.l. 44/2021
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.
L'esenzione o il differimento dell'obbligo richiedono specifiche condizioni cliniche documentate e attestate secondo le modalità stabilite dalla legge; in mancanza, l'Amministrazione deve applicare la sospensione.
art. 2 d.l. 172/2021, convertito dalla l. 3/2022
Ha introdotto l'art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, estendendo l'obbligo vaccinale al personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e prevedendo la sospensione dal servizio e dalla retribuzione in caso di inadempimento.
art. 1 l. 219/2017
Il consenso informato in senso tecnico non è necessario quando il trattamento sanitario è imposto direttamente dalla legge; resta l'obbligo di fornire al destinatario le informazioni rilevanti.
artt. 2, 3, 32 e 36 Cost.
I parametri costituzionali invocati non sono stati ritenuti violati, poiché l'obbligo vaccinale realizza un bilanciamento non irragionevole tra autodeterminazione individuale, tutela della salute collettiva, solidarietà e continuità dei servizi essenziali.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Ha costituito il fondamento, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, dell'ordine di oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La disciplina speciale sull'obbligo vaccinale emergenziale prevale, per i suoi specifici presupposti e finalità, sulla disciplina generale della sorveglianza sanitaria prevista dal d.lgs. n. 81/2008; pertanto, l'accertamento dell'inadempimento e l'adozione della sospensione non richiedono il previo giudizio del medico competente sull'idoneità alla mansione.
- L'esenzione o il differimento da un obbligo vaccinale imposto dalla legge richiedono la documentazione di specifiche condizioni cliniche secondo le modalità espressamente previste dalla normativa; in assenza di tale documentazione, la sospensione dal servizio costituisce atto vincolato.
- L'obbligo vaccinale può costituire un ragionevole bilanciamento tra autodeterminazione individuale e tutela della salute collettiva quando sia fondato sulle conoscenze scientifiche disponibili, persegua la riduzione della circolazione di una malattia contagiosa e la protezione dei servizi essenziali, e non risultino misure alternative altrettanto efficaci.
- Quando una vaccinazione è imposta direttamente dalla legge, il consenso informato in senso tecnico non costituisce il fondamento giuridico del trattamento; permane tuttavia l'obbligo dell'amministrazione o della struttura competente di fornire al destinatario un'adeguata informazione.
- La sospensione temporanea dal servizio e la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti, compreso l'assegno alimentare ove non previsto dalla disciplina applicabile, possono costituire conseguenze proporzionate dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, in ragione della temporanea assenza della prestazione lavorativa e della natura non disciplinare della misura.
- Non sussiste disparità di trattamento tra lavoratori vaccinati e non vaccinati quando le diverse conseguenze giuridiche siano collegate a situazioni non equivalenti rispetto alla finalità di tutela della salute e della sicurezza collettiva.
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