Cassazione Civile, Ordinanza n. 37423/2021 del 30/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata e della documentazione relativa alla definizione agevolata, ritenendo conseguentemente che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava avvisi di accertamento emessi per gli anni 2007 e 2008 a seguito di una verifica svolta dai funzionari dell'Ufficio in contraddittorio con la contribuente. Il ricorso era stato respinto in primo grado e la decisione confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione la contribuente proponeva ricorso, ma successivamente depositava rinuncia al ricorso, istanza di declaratoria di estinzione del giudizio e memoria confermativa, allegando la documentazione relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e la comunicazione delle somme dovute. La Corte verifica la rituale notificazione della rinuncia sia all'Agenzia delle Entrate sia all'Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
art. 380 bis, comma 1, c.p.c.
memoria ex art. 380 bis comma 1 c.p.c.
La memoria è stata utilizzata dalla parte ricorrente per confermare la rinuncia e gli atti depositati, nell'ambito della trattazione camerale.
art. 3 D.L. n. 119/2018
Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 3 D.L. n.119/2018 convertito dalla Legge n. 136/2018)
La Corte ha considerato la documentazione di adesione alla definizione agevolata come elemento rilevante ai fini della declaratoria di estinzione.
L. n. 136/2018
convertito dalla Legge n. 136/2018
La norma è richiamata quale legge di conversione del decreto sulla definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata alle controparti e accompagnata dagli ulteriori adempimenti documentali richiesti, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando la parte ricorrente aderisce a una definizione agevolata dei carichi e ne produce la relativa documentazione, la Corte può prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere o comunque dell'estinzione del giudizio, se ne ricorrono i presupposti processuali.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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