Cassazione Civile, Ordinanza n. 05014/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale su una dichiarazione dei redditi Modello 730/2015, relativa all'annualità 2014, presentata con il supporto di un centro di assistenza fiscale. Un professionista abilitato, quale responsabile dell'assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione. L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate di Enna, ritenendo infedele il visto, aveva iscritto a ruolo nei confronti del professionista l'imposta, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, notificando poi la cartella tramite l'agente della riscossione. Il professionista aveva impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 la sua responsabilità dovesse essere limitata al solo 30% della maggiore imposta e, dall'altro, che l'atto fosse stato formato da ufficio territorialmente e funzionalmente incompetente, perché la competenza a contestare e iscrivere a ruolo spettava alla direzione regionale competente in base al domicilio fiscale del trasgressore, non alla direzione provinciale del contribuente assistito. La sentenza di appello ha accolto il motivo sull'incompetenza dell'ufficio, ritenendolo assorbente. In cassazione l'Agenzia delle entrate ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 39 d.lgs. 241/1997, contestando l'affermazione di incompetenza dell'ufficio che aveva emesso il ruolo; con il secondo ha censurato l'applicazione del favor rei e dello ius superveniens del 2019, sostenendo che la cartella dovesse comunque essere confermata quanto al quantum della pretesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, aderendo all'orientamento secondo cui, per la responsabilità da visto infedele prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal trasgressore spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore e tale competenza non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva deciso la lite sulla base del vizio assorbente di incompetenza dell'ufficio, senza esaminare nel merito la questione dello ius superveniens e del favor rei. La Corte ha inoltre precisato che, comunque, la questione sul regime sanzionatorio sarebbe stata assorbita dalla conferma del vizio originario della cartella. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
"pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata"; in precedenza "di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente"
La responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele ha funzione anche punitiva; nella fattispecie previgente la pretesa comprendeva imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, mentre la disciplina successiva ha limitato la somma al 30% della maggiore imposta. Ai fini della competenza all'iscrizione a ruolo, rileva la disposizione del comma 2.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La competenza all'iscrizione a ruolo nei confronti del trasgressore spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; la competenza non è derogabile e la sua violazione determina illegittimità dell'atto.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione è il presupposto dell'accertamento dell'infedeltà del visto di conformità nella vicenda esaminata.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
È stato evocato in relazione al principio del favor rei e alla possibile applicazione della disciplina sopravvenuta più favorevole, ma la relativa questione è stata ritenuta assorbita e non esaminata nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della soccombenza di una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di sanzioni collegate a visto di conformità infedele, la competenza a iscrivere a ruolo le somme pretese nei confronti del trasgressore spetta in modo inderogabile alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; l'atto emesso da ufficio incompetente è illegittimo.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione su un vizio ritenuto assorbente, il ricorso per cassazione che censuri una questione non esaminata perché assorbita è inammissibile se non aggredisce la reale ratio decidendi della pronuncia impugnata.
- Se il vizio originario dell'atto impositivo o della cartella determina l'illegittimità integrale della pretesa, le questioni sul quantum e sull'eventuale applicazione di ius superveniens restano assorbite e non incidono sull'esito complessivo della controversia.
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