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Ordinanza

Ordinanza n. 1301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Marche che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell’Amministrazione della difesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato, ai sensi dell’art. 62 c.p.a., l’ordinanza cautelare del TAR Marche di reiezione della domanda cautelare. Le censure riguardavano l’applicazione della disciplina speciale di settore, individuata dall’ordinanza nell’art. 42-bis del testo unico n. 151 del 2001, nell’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 172 del 2019 e nella direttiva SME per l’anno 2021. L’appellante contestava, in sostanza, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione e della valutazione compiuta dal TAR, deducendo la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare. L’Amministrazione ha depositato una relazione, contenente dati organizzativi, ritenuta rilevante dal Collegio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, richiamando e facendo proprio il decreto monocratico n. 945 del 14 marzo 2026. Ha ritenuto insussistenti i concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora richiesti dagli artt. 55, comma 1, e 62 c.p.a. In particolare, ha valutato non suscettibili di favorevole esame le censure dell’appellante, ritenendo che l’Amministrazione e il TAR avessero correttamente applicato il micro-ordinamento di settore, alla luce della documentazione in atti e, soprattutto, dei dati organizzativi risultanti dalla relazione amministrativa del 18 febbraio 2026. Tali elementi sono stati considerati, nella fase cautelare, idonei a escludere l’evidenza dei denunciati profili di illegittimità. Il Collegio ha inoltre affermato che la carenza del fumus boni iuris rende recessiva la verifica del periculum in mora e ha comunque ritenuto quest’ultimo insussistente. L’appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    concorrenti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora

    La concessione della tutela cautelare richiede la compresenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 42-bis del t.u. n. 151 del 2001

    Norma appartenente al micro-ordinamento di settore applicato alla fattispecie; il testo non ne specifica il contenuto puntuale.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 172 del 2019

    Norma speciale di settore applicata dall’Amministrazione e dal TAR, la cui corretta applicazione è stata ritenuta non manifestamente illegittima nella fase cautelare.

  • direttiva SME per l’anno 2021

    Atto regolatorio di settore considerato insieme alle norme speciali e ai dati organizzativi per valutare il fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, la tutela può essere concessa solo in presenza concorrente del fumus boni iuris e del periculum in mora; la mancanza di uno dei due presupposti impedisce l’accoglimento dell’istanza.
  • Nella fase cautelare, dati organizzativi risultanti dalla documentazione amministrativa possono essere ritenuti sufficienti a escludere l’evidenza di profili di illegittimità, senza anticipare la definizione nel merito della controversia.
  • Quando il fumus boni iuris manca, la relativa carenza rende recessiva la verifica del periculum in mora; in ogni caso, l’assenza di un pregiudizio cautelare concreto e attuale costituisce autonoma ragione di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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