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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22826/2026 del 19/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Napoli. Ha dedotto l'omessa valutazione, da parte del giudice di secondo grado, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso risulta però sottoscritto solo dalla parte e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale. Il procedimento è stato definito senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 517 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna confermata in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per sostenere l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato.

  • art. 571 c.p.p.

    Richiamato per affermare che, a seguito della modifica legislativa, il ricorso non può essere proposto personalmente dalla parte.

  • art. 613 c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Indicata come fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone l'assistenza tecnica del difensore abilitato nel giudizio di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Usato per definire il procedimento senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non può essere esaminata quando il ricorso è inammissibile per difetto di valida sottoscrizione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per ragioni formali evidenti, la Corte può definire il procedimento senza formalità e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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