Tribunale, Sentenza T-713/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 settembre 2022. — OQ contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Assunzione – Bando di concorso generale EPSO/AD/378/20 (AD 7) – Giuristi linguisti di lingua croata presso la Corte di giustizia dell’Unione europea – Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso – Requisiti di ammissione – Requisito di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata da un diploma in diritto croato – Possesso di un diploma francese in diritto – Libera circolazione dei lavoratori – Ricorso di annullamento. — Causa T-713/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione con cui la commissione giudicatrice aveva escluso un candidato dal concorso EPSO per giuristi linguisti di lingua croata. La Corte ritiene che il bando, imponendo in modo rigido il possesso di uno dei diplomi di diritto croato indicati, non consentisse di valutare in concreto un diploma francese riconosciuto in Croazia e l’esperienza professionale del candidato, in contrasto con l’articolo 45 TFUE. La decisione di esclusione, fondata su quella clausola del bando, viene quindi annullata.
Concorso EPSO per giuristi linguisti croati: il Tribunale annulla l’esclusione di un candidato perché il bando non consentiva di valorizzare, alla luce dell’articolo 45 TFUE, un diploma universitario estero riconosciuto nello Stato membro di origine e l’esperienza professionale pertinente.
La questione giuridica
Se la commissione giudicatrice potesse escludere un candidato, in sede di concorso per giuristi linguisti di lingua croata, per il solo fatto che non possedeva uno dei diplomi di diritto croato espressamente indicati nel bando, senza prendere in considerazione un diploma francese di diritto riconosciuto in Croazia e l’esperienza professionale pertinente; e se il bando, così formulato, fosse illegittimo per contrasto con l’articolo 45 TFUE e con i principi derivanti dalla giurisprudenza Brouillard.
Principio di diritto
Quando un candidato a un concorso di un’istituzione dell’Unione può invocare l’articolo 45 TFUE, la commissione giudicatrice non può limitarsi a verificare il possesso formale di uno dei diplomi nazionali indicati nel bando se ciò impedisce di esaminare, in concreto, se le competenze richieste siano comunque attestate da altri diplomi, certificati ed esperienza professionale pertinente acquisiti in un altro Stato membro; un bando che escluda automaticamente tali candidature è illegittimo e, se fonda la decisione di esclusione, dev’essere disapplicato ai sensi dell’articolo 277 TFUE, con conseguente annullamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 46 TFUE
- Articolo 91 bis dello Statuto
- Articolo 5, primo comma, dell’allegato III dello Statuto
- Articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dello Statuto
- Articolo 27 dello Statuto
- Articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2002/620/CE
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Concorso EPSO/AD/378/20 per giuristi linguisti di lingua croata
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato escluso dalla fase successiva di un concorso generale organizzato dall’EPSO per conto della Corte di giustizia. Il caso ruota attorno ai requisiti di accesso previsti dal bando, in particolare al possesso di uno specifico diploma di diritto croato, e al rapporto tra tali requisiti e la libera circolazione dei lavoratori.
Parti e svolgimento della procedura
Il ricorrente, OQ, cittadino croato, impugna la decisione della commissione giudicatrice del 12 ottobre 2020, che ha confermato il suo non-ammissione al concorso EPSO/AD/378/20 dopo un riesame. La Commissione europea è la convenuta formale, in base alla decisione 2002/620/CE che attribuisce all’EPSO le relative competenze ma prevede che i ricorsi siano indirizzati contro la Commissione.
Fatti rilevanti
Il ricorrente aveva studiato diritto in Italia e in Francia e aveva conseguito nel 2012 a Poitiers un master in diritto, riconosciuto in Croazia ai fini dell’esercizio professionale. Aveva inoltre lavorato per oltre tre anni come traduttore presso il Parlamento europeo e, dal 2018, era praticante avvocato in Croazia. Nel formulario di candidatura aveva indicato tali elementi.
Il bando richiedeva, per i titoli e diplomi, "un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata da uno dei seguenti diplomi in diritto croato". La commissione giudicatrice ha ritenuto che il ricorrente non disponesse di tale requisito, poiché il suo diploma francese non era uno dei diplomi croati richiesti.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto, in sostanza, che la commissione giudicatrice avesse ignorato il riconoscimento del suo diploma in Croazia e la sua esperienza professionale, eccedendo nelle competenze delle autorità croate. Ha inoltre dedotto un errore manifesto di valutazione, osservando che tali elementi dimostravano il possesso delle competenze richieste dal bando. In replica ha richiamato l’articolo 45 TFUE, lo Statuto e la giurisprudenza Brouillard, sostenendo che la commissione avrebbe dovuto considerare tutti i diplomi e l’esperienza pertinente.
Ricevibilità e delimitazione dell’oggetto del ricorso
Il Tribunale osserva che, in caso di domanda di riesame, la decisione adottata dopo il riesame sostituisce quella iniziale e costituisce l’atto lesivo. Il ricorso è quindi considerato diretto contro la decisione del 12 ottobre 2020.
Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in relazione al richiamo dell’articolo 45 TFUE in replica, ritenendolo un’estensione dei motivi già dedotti nel ricorso. Accoglie invece l’irricevibilità, perché nuova e non supportata da elementi sopravvenuti, dei motivi fondati in replica sugli articoli 5, paragrafo 3, lettera c), e 27 dello Statuto.
Ragionamento del Tribunale sul bando di concorso
Il Tribunale ricorda che la commissione giudicatrice è vincolata dal bando di concorso e non può né aggiungere né eliminare criteri di selezione. Nel caso concreto, però, il bando, richiedendo espressamente diplomi di diritto croato, non poteva essere interpretato come autorizzazione a ignorare l’eventuale equivalenza sostanziale di titoli stranieri, specialmente alla luce dell’articolo 45 TFUE.
Il riconoscimento del diploma francese in Croazia ai fini dell’esercizio dell’attività lavorativa non implicava automaticamente il suo riconoscimento come equivalente ai diplomi croati richiesti per un concorso di assunzione in un’istituzione dell’Unione. Tuttavia, ciò non escludeva che la commissione dovesse prendere in considerazione tale diploma e l’esperienza maturata per verificare se le competenze richieste fossero state acquisite altrimenti.
Applicazione dell’articolo 45 TFUE e richiamo alla giurisprudenza Brouillard
Il Tribunale richiama la sentenza Brouillard I, nella quale la Corte di giustizia ha stabilito che, in assenza di armonizzazione, le autorità competenti devono considerare l’insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale pertinente, confrontando le competenze effettivamente attestate con quelle richieste. Tale principio si applica anche alle istituzioni dell’Unione quando la situazione rientra nell’articolo 45 TFUE.
Nel caso del ricorrente, il Tribunale osserva che la candidatura conteneva non solo il master francese riconosciuto in Croazia, ma anche un’esperienza professionale specifica come traduttore e come praticante avvocato. Questi elementi erano idonei a dimostrare, in concreto, competenze equivalenti a quelle attestate dai diplomi di diritto croati richiesti.
Illegittimità della clausola del bando e annullamento
Poiché il bando non consentiva alla commissione giudicatrice di effettuare tale valutazione concreta, la clausola sui titoli e diplomi è dichiarata illegittima nei confronti del ricorrente e inapplicabile ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Di conseguenza, la decisione impugnata, che si fondava su quella clausola, è annullata senza bisogno di esaminare gli altri argomenti.
Spese e dispositivo
La Commissione, rimasta soccombente, è condannata alle spese oltre a sopportare le proprie. Il dispositivo annulla la decisione del 12 ottobre 2020 con cui il ricorrente era stato escluso dalla fase successiva del concorso generale EPSO/AD/378/20.
Principio emergente
Nei concorsi delle istituzioni dell’Unione, una clausola del bando che richieda uno specifico diploma nazionale non può essere applicata in modo da impedire la valutazione concreta di titoli ed esperienza acquisiti in un altro Stato membro da un candidato che invoca l’articolo 45 TFUE; in tal caso, la commissione deve poter verificare l’equivalenza sostanziale delle competenze e non può limitarsi a un riscontro puramente formale del diploma richiesto.
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