Sentenza del 30/06/2017 n. 1032 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Contratto di coassicurazione - Delega alla gestione amministrativa di contratti - Commissioni - Esenzione IVA - Inapplicabilità (Art. 10, primo comma, n. 2, d.P.R n. 633 del 1972)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale delle commissioni versate dalle imprese coassicuratrici all'impresa delegataria in base a una clausola di delega. Tale clausola attribuisce a uno dei coassicuratori la gestione dei distinti rapporti giuridici derivanti dal contratto di coassicurazione. Il ricorrente riteneva che le commissioni fossero comprese nell'esenzione IVA prevista per le operazioni assicurative, mentre l'Amministrazione finanziaria le considerava il corrispettivo di autonome prestazioni amministrative e gestionali.
La decisione
La sentenza ha escluso l'applicazione dell'esenzione IVA. Le commissioni corrisposte all'impresa delegataria sono soggette a IVA perché remunerano prestazioni di gestione amministrativa ulteriori e diverse rispetto alle operazioni propriamente assicurative. L'esenzione riguarda esclusivamente le prestazioni tipiche del contratto di assicurazione e non si estende a servizi che abbiano soltanto un collegamento economico o strumentale con l'obbligazione assicurativa principale.
Norme richiamate
Art. 10, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio.
L'esenzione IVA è limitata alle prestazioni tipiche e proprie dell'attività assicurativa. Non comprende automaticamente servizi amministrativi, gestionali o organizzativi autonomi, anche se collegati economicamente o strumentalmente a un contratto di assicurazione.
Massime di principio
- In materia IVA, l'esenzione prevista per le operazioni assicurative deve essere interpretata restrittivamente e non si estende a ogni servizio connesso all'attività assicurativa.
- Per stabilire se una prestazione è esente occorre verificare la sua natura concreta: se remunera direttamente la copertura o l'intermediazione assicurativa può rientrare nell'esenzione; se remunera attività amministrative o gestionali autonome, è normalmente imponibile.
- La presenza di una clausola contrattuale di delega e il collegamento funzionale con un contratto assicurativo non sono sufficienti, da soli, a rendere esenti le relative commissioni.
- Quando un unico rapporto comprende prestazioni assicurative e servizi ulteriori, è necessario distinguere le diverse componenti e applicare l'esenzione soltanto a quelle riconducibili alle operazioni assicurative tipiche.
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