Sentenza del 19/04/2018 n. 765 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Mancata comunicazione di irregolarità in caso di iscrizione a ruolo per omessi versamenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata comunicazione di irregolarità prima dell'iscrizione a ruolo, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto inviargli l'avviso previsto dall'art. 36-bis, comma 3, del DPR 600/1973. La contestazione riguardava, in particolare, omessi versamenti e l'applicazione di sanzioni per ritardato versamento.
La decisione
La sentenza ha chiarito che la comunicazione di irregolarità non deve essere inviata in ogni caso, ma soltanto quando dal controllo automatizzato emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Se l'iscrizione a ruolo deriva esclusivamente da omessi versamenti o dall'applicazione di sanzioni per ritardato versamento, non sussiste l'obbligo di preventiva comunicazione. La pretesa dell'Amministrazione, pertanto, non viene invalidata dalla mancata comunicazione nei casi descritti.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, DPR 600/1973
La comunicazione deve essere inviata quando dai controlli automatici emergono "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione".
La norma impone la comunicazione di irregolarità quando il controllo automatizzato evidenzia incertezze interpretative o elementi dichiarativi non immediatamente determinabili. Non impone invece tale adempimento per il semplice mancato pagamento di imposte dichiarate o per sanzioni collegate al ritardato versamento.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità è obbligatoria principalmente quando il controllo automatizzato rileva incertezze o errori che richiedono un confronto con il contribuente, non quando accerta un omesso versamento immediatamente verificabile.
- L'iscrizione a ruolo per imposte dichiarate ma non pagate può normalmente avvenire senza preventiva comunicazione di irregolarità, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- La mancata comunicazione non determina automaticamente l'illegittimità della cartella: occorre verificare se ricorresse una situazione di effettiva incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione.
- Per contestare validamente l'iscrizione a ruolo è necessario dimostrare che l'Amministrazione abbia effettuato valutazioni o correzioni sulla dichiarazione tali da rendere dovuta la comunicazione preventiva, e non il solo fatto dell'omesso pagamento.
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