Cassazione Penale, Ordinanza n. 15437/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena dell'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta concordata dalle parti in udienza. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 199 c.p.p. Dal testo emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a contestare la decisione di appello resa a seguito di concordato sulla pena e, indirettamente, la mancata considerazione di profili che avrebbero potuto condurre a proscioglimento o a diversa decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che, nel concordato in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando accoglie la richiesta di pena concordata, poiché l'effetto devolutivo delimita la cognizione ai motivi non rinunciati. Ha inoltre richiamato il principio per cui sono ammissibili in cassazione solo le doglianze relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto della pronuncia del giudice, mentre restano inammissibili le censure su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. In applicazione di tali principi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, esclusa l'assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La reintroduzione del concordato in appello implica che il giudice, quando accoglie la pena concordata dalle parti, opera entro i limiti dell'effetto devolutivo e dei motivi non rinunciati.
art. 129 c.p.p.
condizioni di proscioglimento
Nel concordato in appello non sussiste un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se il ricorrente ha rinunciato ai motivi di impugnazione rilevanti.
art. 199 c.p.p.
È la norma evocata dal ricorrente come parametro della dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, ma dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.
art. 599 c.p.p., comma 4
È richiamato come precedente assetto normativo del concordato in appello, cui la giurisprudenza precedente aveva già collegato il principio poi ripreso per l'art. 599-bis c.p.p.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di merito che recepisce la pena concordata non è tenuto a svolgere un'autonoma verifica motivazionale sul proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la questione non rientra tra i motivi non rinunciati.
- In cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili soltanto vizi relativi alla genuinità del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero e alla correttezza formale/sostanziale della pronuncia; sono invece inammissibili le censure su questioni ormai coperte da rinuncia, incluse le ipotesi di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- I vizi relativi alla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, cioè se la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella legalmente prevista.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa del ricorrente.
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