Sentenza n. 1174/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'esecuzione del giudicato formatasi sul decreto ingiuntivo n. 475/2018 del 06/02/2018 RG n. 9963/2017 Repert. n. 3472/2022 del 07/09/2022 emesso del Presidente del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, notificato il 30.3.2018 e passato in giudicato il 7.9.2022, notificato in formula esecutiva il 13.9.2022 ed elassi i 120 gg;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo passato in giudicato, con omesso pagamento degli interessi e delle spese
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La mandataria di un’ATI ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e non opposto. Il titolo ingiungeva al Comune il pagamento della sorte capitale, degli interessi legali e delle spese del procedimento. Secondo la ricorrente, il Comune aveva pagato soltanto la sorte capitale, omettendo gli interessi e le spese legali. Sono state chieste anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. In udienza la ricorrente ha rinunciato alla parte relativa alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo. Il Comune non si è costituito e non ha provato l’avvenuto pagamento degli interessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso improcedibile limitatamente alle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, in ragione della rinuncia manifestata dalla ricorrente. Per la parte residua ha accolto la domanda di ottemperanza, affermando che un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., costituisce giudicato azionabile in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Poiché il Comune non ha dimostrato l’adempimento degli interessi e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Comune è stato ordinato a corrispondere gli interessi dovuti entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. È stata inoltre accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., disponendo un’ulteriore somma pari agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario. Le spese dell’eventuale funzione commissariale, liquidate in 300 euro, e le spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti ad esse assimilabili; il TAR vi ricomprende il decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto costituisce presupposto per riconoscerne il valore di giudicato azionabile in sede di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali consente, nel caso concreto, di accogliere la domanda di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre un’ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, determinata nel caso concreto in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese relative agli atti di precetto e alle procedure di esecuzione forzata non sono imputabili all’amministrazione nell’ambito dell’ottemperanza, trattandosi di strumenti esecutivi scelti liberamente dal creditore e distinti dal giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo non opposto può costituire giudicato azionabile mediante ricorso per ottemperanza soltanto se è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
- Nel giudizio di ottemperanza, grava sull’amministrazione debitrice l’onere di provare l’integrale adempimento del titolo giudiziale, compreso il pagamento degli interessi; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme residue.
- Decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un ulteriore termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l’ulteriore somma dovuta per l’inosservanza del giudicato può essere parametrata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo giudiziale che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione o all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive.
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