Cassazione Penale, Sentenza n. 6840/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava due censure principali: 1) violazione di legge ex art. 601, comma 3, cod. proc. pen., per mancato rispetto del termine a comparire previsto per il giudizio di appello a seguito della riforma del 30/12/2022 (il decreto di citazione era stato notificato il 14/03/2024 per un'udienza nel marzo 2024); 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato l'ammissione di responsabilita dell'imputato e il parziale risarcimento del danno come elementi attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione relativa alla nullita per mancato rispetto del termine a comparire non fosse stata eccepita dalla difesa nel giudizio a quo e pertanto risultasse assorbita; ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite che qualifica tale nullita come non assoluta e ne delimita la rilevabilita. Sul secondo motivo ha rilevato aspecificita e mera reiterazione delle censure di appello, osservando che la Corte di appello ha motivatamente escluso che ci fosse una confessione e ha ritenuto il parziale risarcimento frutto di una manovra finalizzata a ottenere una dichiarazione favorevole dalla persona offesa. Per questi motivi il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La nullita per il mancato rispetto del termine a comparire non ha carattere assoluto; la rilevabilita del vizio e discussa, ma le Sezioni Unite hanno precisato i limiti della sua rilevabilita. Nel caso in esame la difesa non ha eccepito la nullita in appello, per cui la questione e stata assorbita.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)
Ha introdotto la modifica all'art. 601, comma 3; la Corte ha richiamato tale intervento normativo nel quadro della questione ma lo ha ritenuto non decisivo perche la nullita non era stata sollevata in appello.
art. 62-bis, cod. pen.
Prevede le attenuanti per confessione e riparazione. La Corte di appello ha valutato che non si fosse in presenza di una confessione sincera e che il parziale risarcimento fosse in realta una manovra dell'imputato, escludendo quindi il riconoscimento delle attenuanti.
art. 616, cod. proc. pen.
Fondamento per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U., n. 42125 del 27/06/2024 (Cirelli, Rv. 287096)
Giurisprudenza di legittimita che ha chiarito che la nullita per mancato rispetto del termine a comparire non e assoluta e ha delimitato il momento in cui la sua rilevabilita puo essere fatta valere. Richiamata dalla Corte per respingere il primo motivo, alla luce della mancata eccezione in sede di appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di cassazione; utilizzata proceduralmente per l'esposizione dei capi di doglianza.
Massime di principio
- Le nullita procedurali introdotte o modificate (es. art. 601, comma 3) vanno eccepite tempestivamente nei gradi di merito: se la difesa non solleva la nullita in appello, essa puo essere considerata rinunciata e il motivo di cassazione risultare assorbito o inammissibile.
- La giurisprudenza di legittimita ha limitato il carattere assoluto della nullita per mancato rispetto del termine a comparire; il momento e le modalita per sollevarla sono rilevanti e influenzano l'ammissibilita del ricorso in cassazione.
- I motivi in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: censure generiche o meramente reiterative delle argomentazioni gia svolte in appello sono frequentemente dichiarate aspecifiche e inammissibili.
- La semplice ammissione di responsabilita o un pagamento parziale non determinano automaticamente il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis; il giudice valuta la sincerita della confessione e la trasparenza, congruita e reale natura della riparazione.
- Quando un ricorso e manifestamente infondato o aspecifico, il ricorrente rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; tale somma puo essere determinata in via equitativa se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
- Prima di proporre ricorso per cassazione e opportuno verificare che tutte le eccezioni procedurali rilevanti siano state tempestivamente sollevate nei gradi precedenti e che il motivo formulato affronti direttamente la motivazione della sentenza impugnata.
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