Cassazione Penale, Sentenza n. 32273/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un velivolo, nell'ambito di un'indagine per omissione del versamento dell'IVA all'importazione. Il ricorrente deduceva che il valore reale del velivolo (documentato dalla difesa come €32.000 con IVA dovuta pari a €7.790,55) non superava la soglia di rilevanza penale (€10.000), per cui il fatto sarebbe di natura amministrativa. Denunciava inoltre la violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. per carenza motivazionale nel provvedimento originario e l'illegittimo apporto motivazionale del giudice del riesame, che avrebbe valorizzato "fonti aperte" e stime diverse senza adeguata specificazione. Il ricorrente lamentava in sostanza difetti della valutazione sul fumus del superamento della soglia di punibilità e contestava la credibilità delle stime adottate dagli organi inquirenti e dal giudice del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto che la questione relativa alla carenza motivazionale del provvedimento genetico non fosse stata dedotta davanti al giudice del riesame e pertanto non poteva essere prospettata per la prima volta in suprema corte. Sul secondo motivo, la Corte ha qualificato le censure come impugnazione della motivazione e della valutazione di fatto (attendibilità delle "fonti aperte" e della fattura/contratto), che non costituiscono violazione di legge e quindi non sono sindacabili in cassazione nei ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali (art. 325, comma 1). Ha inoltre osservato l'insufficiente valenza probatoria della documentazione esibita per la prima volta in cassazione (fotocopia di scrittura privata priva di data certa) e l'assenza di prova che tale documentazione fosse stata depositata al riesame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di €3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma invocata come base per la richiesta di riesame/revoca del provvedimento cautelare; il ricorrente aveva proposto istanza ex art. 324 per ottenere la revoca del sequestro.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (novellato dalla L. n. 47/2015, art. 11)
Prevede il dovere del giudice del riesame di annullare il provvedimento impugnato se esso non contiene l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi della difesa, senza poter procedere ad integrazioni motivazionali; il ricorrente denunciava violazione di tale principio.
art. 70 dPR n. 633/1972
Norma tributaria rilevante per la disciplina dell'IVA all'importazione; la sua violazione è stata contestata nel quadro dell'omissione del versamento dell'IVA.
art. 292 dPR n. 43/1973
Norma doganale collegata alle violazioni connesse ai diritti di confine; rilevante per distinguere rilevanza amministrativa vs penale in relazione all'ammontare dei diritti dovuti.
art. 1, comma 1 d.lgs. n. 8/2016 e art. 4 d.lgs. n. 75/2020
Previsioni che hanno fissato la soglia (€10.000) sotto la quale l'illecito tributario/doganale ha rilevanza meramente amministrativa e non penale; centralmente richiamate nella controversia.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari di carattere reale è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha applicato questo principio per escludere il sindacato sulle valutazioni di fatto e sulla motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la sanzione di €3.000 inflitta al ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge: doglianze di merito, ossia critiche alla motivazione o alla valutazione di fatto, sono inammissibili.
- Le questioni di fatto o di motivazione devono essere sollevate e documentate già davanti al giudice del riesame; se non vengono dedotte in quella sede, non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.
- Quando si contesta la sussistenza della soglia di punibilità in materia tributaria, è essenziale allegare e depositare in primo e secondo grado documentazione chiara, datata e idonea a prova (fatture, contratti con data certa, atti ufficiali), poiché documenti prodotti per la prima volta in cassazione hanno scarsa efficacia.
- I giudici di merito possono utilizzare "fonti aperte" (listini, annunci, dati di mercato) per valutare il valore venale di un bene; la difesa che contesta tali accertamenti dovrebbe fornire fonti alternative specifiche e documentazione puntuale sulle condizioni del bene per confutare la stima.
- Se l'oggetto della controversia è la natura penale vs amministrativa dell'illecito in relazione a soglie monetarie, è fondamentale che le parti esplicitino i calcoli dell'imposta dovuta e li supportino con documentazione ufficiale (dichiarazioni, bolle doganali, processi verbali di revisione).
- In sede di impugnazione è rischioso fondare la difesa su mere contestazioni valutative o su documenti privi di data certa: la strategia processuale efficace richiede produzione probatoria completa e tempestiva nelle sedi di merito.
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