Ordinanza n. 295/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso sull'istanza di permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare titolo edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che ha rimosso in autotutela il titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso in relazione a un'istanza di permesso di costruire presentata il 5 agosto 2024 e successivamente integrata il 6 aprile 2025. Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità dell'esercizio dell'autotutela per l'intervenuto consolidamento del silenzio-assenso e per il difetto di una motivazione rafforzata in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'avvenuta formazione del titolo edilizio per silentium e il risarcimento dei danni patrimoniali, indicati in almeno euro 480.000,00 e, complessivamente, entro il limite di euro 520.000,00, oltre accessori e spese.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che il primo motivo di ricorso presentasse profili di fondatezza, precisando che la valutazione era propria della fase cautelare e restava salva la successiva verifica nel merito. In particolare, il giudice ha rilevato che il provvedimento comunale difettava di una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico alla rimozione del titolo edilizio conseguito per silenzio-assenso. Tuttavia, non ha disposto una sospensione immediata dell'efficacia dell'atto: ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione sollecita dell'udienza pubblica di discussione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'istanza cautelare è stata quindi accolta in tale forma, con fissazione dell'udienza pubblica al 21 luglio 2026. Le domande di accertamento e risarcimento non sono state decise.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata anche attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito, quando tale misura è idonea a proteggere le esigenze cautelari dedotte.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto altresì che le ragioni di cautela prospettate dal ricorrente possano essere tutelate per mezzo della fissazione sollecita dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
La fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di discussione costituisce una possibile modalità di accoglimento della domanda cautelare, alternativa alla sospensione dell'efficacia del provvedimento.
Massime di principio
- La rimozione in autotutela di un titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso richiede una motivazione rafforzata in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale, non potendo esaurirsi nella mera rilevazione dell'illegittimità originaria del titolo.
- In sede cautelare, la valutazione di fondatezza del motivo relativo al difetto di motivazione rafforzata può giustificare l'accoglimento dell'istanza cautelare mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, senza necessità di disporre la sospensione immediata dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione sollecita dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare idonea quando consenta di tutelare tempestivamente le esigenze della parte senza anticipare integralmente gli effetti della decisione di merito.
Come è indicizzato
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