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Ordinanza

Ordinanza n. 847/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego dell’istanza di accesso relativa a verbali ispettivi e ad eventuali sanzioni amministrative riguardanti la gestione di un asilo nido da parte della controinteressata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto dal Ministero della Difesa a un’istanza di accesso, nonché l’accertamento del proprio diritto all’ostensione e l’ordine di esibizione e rilascio dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. L’interesse ostensivo era volto a verificare se, in seguito a un controllo ispettivo eseguito il 7 maggio 2025 presso un asilo nido gestito dalla controinteressata, fossero state comminate sanzioni, al fine di accertare se quest’ultima avesse reso una dichiarazione non veritiera partecipando a una procedura selettiva per la gestione di altro asilo nido, dichiarando di non essere mai stata destinataria di provvedimenti sanzionatori conseguenti a verifiche ispettive.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Ha rilevato d’ufficio che il Ministero della Difesa aveva depositato in giudizio, sebbene tardivamente, plurimi verbali di contestazione di illecito amministrativo, tra cui il verbale di ispezione del 7 maggio 2025 relativo al controllo igienico-sanitario presso l’asilo nido gestito dalla controinteressata. Tale deposito potrebbe avere determinato la cessazione della materia del contendere oppure la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ma la questione non è stata ancora decisa. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie o documenti esclusivamente su tale questione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base della richiesta di ordine giudiziale di esibizione e rilascio dei documenti richiesti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Applicato per consentire alle parti di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile cessazione della materia del contendere o improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti può determinare la cessazione della materia del contendere oppure la sopravvenuta carenza di interesse, ma tale effetto deve essere verificato dal giudice alla luce dell’effettiva completezza e corrispondenza della documentazione depositata rispetto all’istanza ostensiva.
  • Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio su tale questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definirla.
  • La produzione tardiva in giudizio dei documenti oggetto dell’istanza di accesso non comporta automaticamente la definizione del giudizio: il giudice può rinviare la decisione per consentire alle parti di dedurre sulla completezza dell’ostensione e sulle conseguenze processuali della produzione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

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