Ordinanza n. 847/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di accesso relativa a verbali ispettivi e ad eventuali sanzioni amministrative riguardanti la gestione di un asilo nido da parte della controinteressata
Esito
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego opposto dal Ministero della Difesa a un’istanza di accesso, nonché l’accertamento del proprio diritto all’ostensione e l’ordine di esibizione e rilascio dei documenti ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. L’interesse ostensivo era volto a verificare se, in seguito a un controllo ispettivo eseguito il 7 maggio 2025 presso un asilo nido gestito dalla controinteressata, fossero state comminate sanzioni, al fine di accertare se quest’ultima avesse reso una dichiarazione non veritiera partecipando a una procedura selettiva per la gestione di altro asilo nido, dichiarando di non essere mai stata destinataria di provvedimenti sanzionatori conseguenti a verifiche ispettive.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Ha rilevato d’ufficio che il Ministero della Difesa aveva depositato in giudizio, sebbene tardivamente, plurimi verbali di contestazione di illecito amministrativo, tra cui il verbale di ispezione del 7 maggio 2025 relativo al controllo igienico-sanitario presso l’asilo nido gestito dalla controinteressata. Tale deposito potrebbe avere determinato la cessazione della materia del contendere oppure la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ma la questione non è stata ancora decisa. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti venti giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie o documenti esclusivamente su tale questione e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio del 10 giugno 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Norme richiamate
art. 116, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base della richiesta di ordine giudiziale di esibizione e rilascio dei documenti richiesti.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Applicato per consentire alle parti di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile cessazione della materia del contendere o improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti può determinare la cessazione della materia del contendere oppure la sopravvenuta carenza di interesse, ma tale effetto deve essere verificato dal giudice alla luce dell’effettiva completezza e corrispondenza della documentazione depositata rispetto all’istanza ostensiva.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, deve assegnare alle parti un termine per il contraddittorio su tale questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., prima di definirla.
- La produzione tardiva in giudizio dei documenti oggetto dell’istanza di accesso non comporta automaticamente la definizione del giudizio: il giudice può rinviare la decisione per consentire alle parti di dedurre sulla completezza dell’ostensione e sulle conseguenze processuali della produzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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