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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 3427 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Contenzioso - Costituzione in giudizio del resistente - Termini - Violazione - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli effetti della costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario. Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 546/1992, il resistente deve costituirsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi. Occorre però stabilire se la tardività impedisca anche di contestare i fatti e le norme invocate dal ricorrente o di produrre documenti.

La decisione

La sentenza ha chiarito che la costituzione tardiva non determina ulteriori preclusioni oltre quelle espressamente previste. Se il resistente non intende proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio né chiedere la chiamata di terzi, conserva il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa del ricorrente, contestare l'applicabilità delle norme giuridiche invocate e produrre documenti nei termini previsti dagli artt. 24 e 32 del D.lgs. n. 546/1992. Pertanto, la tardività limita alcune facoltà processuali, ma non impedisce ogni attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 23 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

    Il termine è previsto a pena di decadenza limitatamente alla proposizione di eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e alla richiesta di chiamata di terzi; la tardività non elimina ogni possibilità di difesa.

  • Art. 24 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina le ulteriori difese e produzioni della parte nel processo tributario, nel rispetto dei termini processuali applicabili.

  • Art. 32 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente il deposito di documenti e memorie nei termini stabiliti, anche al resistente tardivamente costituito, purché siano rispettate le relative scadenze.

Massime di principio

  • La costituzione tardiva del resistente comporta solo le decadenze espressamente previste dalla legge e non una generale esclusione dal processo.
  • Anche il resistente tardivo può contestare i fatti costitutivi della domanda, negare la fondatezza della pretesa e discutere l'interpretazione o l'applicabilità delle norme invocate dal ricorrente.
  • Le eccezioni rilevabili d'ufficio restano proponibili anche dopo la scadenza del termine di costituzione, mentre le eccezioni non rilevabili d'ufficio devono essere sollevate tempestivamente.
  • La produzione documentale resta possibile se effettuata entro i termini previsti dagli artt. 24 e 32 del D.lgs. n. 546/1992.
  • In casi analoghi occorre distinguere tra tardività della costituzione e perdita di specifiche facoltà processuali: la prima non equivale automaticamente alla soccombenza del resistente.

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