Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1157/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la stabilizzazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la nota comunale che aveva negato l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su un'area privata occupata da una stazione radio base e per l'imposizione delle relative servitù. Ha dedotto la violazione degli artt. 51, 42 e 43 del d.lgs. 259/2003, degli artt. 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del d.P.R. 327/2001, dell'art. 231 del d.P.R. 156/1973, dell'art. 4 della legge n. 36/2000 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, erroneo apprezzamento dei presupposti, illogicità, contraddittorietà e sviamento. Secondo la ricorrente, l'opera era assistita da dichiarazione di pubblica utilità ex lege, le stazioni radio base erano assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e il Comune non avrebbe potuto fondare il diniego su tutela della salute, limiti elettromagnetici, compatibilità urbanistica o valutazione di siti alternativi, trattandosi di profili rientranti in competenze diverse o comunque già superati dal titolo autorizzativo dell'impianto. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto e la violazione dei principi di leale collaborazione. Il Comune ha eccepito la carenza di interesse e sostenuto che, con una precedente deliberazione, era stato individuato d'intesa con la società un sito comunale alternativo per la rilocalizzazione dell'impianto; ha inoltre contestato l'automatismo della procedura espropriativa e qualificato l'espropriazione come soluzione estrema. La controinteressata, proprietaria dell'area privata, ha difeso il diniego richiamando la vicinanza dell'impianto alle abitazioni, il potenziamento delle antenne e l'insufficiente verifica dei possibili effetti sulla salute, oltre alla necessità di contemperare tali interessi con quelli urbanistici e paesaggistici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha attribuito rilievo decisivo alla deliberazione comunale n. 59 del 6 agosto 2018, tuttora valida ed efficace, con la quale il Comune aveva individuato, d'intesa con la parte privata, un sito alternativo di proprietà comunale per la realizzazione della stazione radio base, facendo salve le necessarie autorizzazioni. Poiché la ricorrente non aveva chiesto né ottenuto la revoca di tale deliberazione, il successivo diniego dell'istanza diretta all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato qualificato come atto dovuto. Il TAR ha quindi ritenuto infondate sia le censure relative all'incompetenza o all'illegittimità della valutazione comunale in materia di salute pubblica, compatibilità urbanistica e presupposti della pubblica utilità, sia quelle relative alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e del principio di leale collaborazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 51 d.lgs. 259/2003

    può esperire la procedura

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente quale fondamento della qualifica di autorità espropriante e della possibilità di attivare la procedura espropriativa; il giudice ha tuttavia ritenuto dovuto il diniego in presenza del sito alternativo già individuato dal Comune.

  • artt. 42 e 43 d.lgs. 259/2003

    Sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione all'imposizione di servitù e alla disciplina delle infrastrutture per telecomunicazioni.

  • artt. 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 d.P.R. 327/2001

    Sono stati invocati quali disposizioni disciplinanti il vincolo preordinato all'esproprio e il procedimento espropriativo.

  • art. 44 d.P.R. 327/2001

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura espropriativa e all'imposizione delle servitù.

  • art. 231 d.P.R. 156/1973

    È stato invocato per sostenere che la pubblica utilità della stazione radio base fosse dichiarata direttamente dalla legge.

  • art. 4 d.lgs. 259/2003

    È stato richiamato dalla ricorrente con riguardo alla sicurezza delle reti e agli obiettivi della disciplina delle comunicazioni elettroniche.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato per contestare la carenza, perplessità e contraddittorietà della motivazione del diniego.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura di omesso preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata nel contesto in cui il diniego era conseguenza necessaria dell'esistenza del sito alternativo già individuato.

  • art. 142 d.lgs. 42/2004

    È stato richiamato dal Comune con riferimento al vincolo paesaggistico gravante sul sito alternativo.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione abbia già individuato, d'intesa con l'operatore, un sito alternativo per la localizzazione di un'infrastruttura di telecomunicazioni mediante un atto ancora valido ed efficace, il successivo diniego dell'istanza diretta ad avviare la procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sul sito privato originario può assumere carattere di atto dovuto, finché l'atto di individuazione del sito alternativo non sia stato revocato o comunque rimosso.
  • La qualifica di autorità espropriante e la possibilità astratta di attivare la procedura espropriativa per infrastrutture di telecomunicazioni non attribuiscono un diritto incondizionato alla stabilizzazione dell'impianto sul sito privato prescelto; l'esercizio del potere ablatorio resta subordinato alla concreta valutazione della soluzione localizzativa e alla mancanza di alternative già individuate dall'amministrazione.
  • La contestazione della competenza comunale a valutare salute pubblica, compatibilità urbanistica e presupposti della pubblica utilità non può condurre all'annullamento del diniego quando la ragione decisiva dell'atto sia costituita dall'esistenza di un sito alternativo già validamente individuato e non rimosso.
  • La mancata acquisizione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità del provvedimento quando, alla luce dell'assetto procedimentale già definito e dell'efficacia dell'atto comunale che individua il sito alternativo, il contenuto dispositivo del diniego risulti necessario.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàDecreto di esproprio e procedimentoTelecomunicazioni e impianti radioPartecipazione al procedimento
RamiEspropriazione per pubblica utilitàEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipi di precauzione e prevenzionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.