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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32528/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 12 novembre 2025, che aveva riformato una pronuncia di condanna di primo grado per violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. Entrambi i ricorsi contenevano un unico motivo, con il quale venivano denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. La Corte ha ritenuto i motivi generici e fondati su argomentazioni scarne, sostanzialmente coincidenti con quelle già prospettate nel giudizio di appello e già ritenute infondate dal giudice del gravame. Ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano a sollecitare una nuova valutazione degli elementi probatori e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha motivato la decisione rilevando, da un lato, che la Corte di cassazione non può procedere alla rilettura o rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito né adottare autonomamente parametri ricostruttivi diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito; dall'altro, che sono inammissibili i motivi intrinsecamente indeterminati o privi della necessaria correlazione con le ragioni della decisione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.

    La sentenza indica la violazione di domicilio aggravata quale reato oggetto della condanna, senza riportare ulteriori specificazioni sulla disposizione applicata.

  • art. 635 c.p.

    La sentenza indica il danneggiamento quale ulteriore reato oggetto della condanna, senza riportare ulteriori specificazioni sulla disposizione applicata.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    La circostanza attenuante della provocazione è indicata come oggetto della doglianza, ma la Corte non ne esamina nel merito i presupposti, dichiarando inammissibili i ricorsi.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte esclude che tali censure possano essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 591 c.p.p.

    La Corte applica il principio dell'inammissibilità dei motivi generici e non correlati alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rilettura o rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente.
  • La mera prospettazione di una valutazione alternativa delle risultanze processuali non integra, di per sé, un vizio denunciabile in sede di legittimità.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che siano intrinsecamente generici o indeterminati.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, riproponendo censure già esaminate e respinte dal giudice del gravame.
  • La denuncia del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non supera il vaglio di specificità quando si risolva nella riproposizione di argomenti già disattesi e nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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