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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20741/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nella ristorazione, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva accertato induttivamente un maggior reddito d’impresa ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2014. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, rideterminando la percentuale di redditività dei ricavi lordi nella misura del 5%. La CTR aveva poi respinto sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’Agenzia. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 2729 c.c. e delle norme sull’accertamento induttivo, sostenendo che la CTR aveva illegittimamente abbassato la redditività dal dato del 56,85% assunto dall’Ufficio, affidandosi alla sola circostanza dell’amministrazione giudiziaria della società, sopravvenuta però nel 2017 e quindi temporalmente estranea all’anno oggetto di verifica. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale: con un primo motivo ha denunciato omessa pronuncia o carenza di motivazione su uno dei motivi di appello relativo alla mancanza di prova dell’accertamento e all’illegittimità del recupero; con un secondo motivo ha lamentato motivazione apparente sul mancato riconoscimento di IVA detraibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il rilievo sulla violazione dell’art. 2729 c.c.: la CTR aveva attribuito valore presuntivo a un fatto successivo di due anni rispetto al periodo d’imposta accertato, senza verificare alcuna concreta incidenza di tale fatto sull’annualità oggetto di accertamento e senza considerare il dato, contrario, della redditività dichiarata dalla stessa contribuente nello studio di settore. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del ricorso principale; il secondo motivo incidentale è stato rigettato perché la motivazione della CTR sul punto è stata ritenuta effettiva, benché sintetica, e dunque non apparente. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione può fondarsi solo su fatti storici aventi caratteri di gravità, precisione e concordanza; è censurabile in cassazione la decisione che attribuisca valore presuntivo a un fatto privo di tali requisiti o logicamente inconferente rispetto al fatto ignoto da provare.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma definitoria della presunzione semplice, in combinazione con l’art. 2729 c.c., per ribadire che l’utilizzo degli indizi resta soggetto al controllo di corretta sussunzione nei requisiti legali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge è configurabile quando il giudice di merito applichi erroneamente i criteri legali della prova presuntiva, attribuendo gravità/precisione/concordanza a elementi che non li possiedono.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato dalla contribuente per denunciare nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sul motivo di appello non esaminato.

  • art. 1, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per l’applicazione, al processo tributario, del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole processuali civili compatibili.

  • art. 26, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel motivo incidentale, senza che la Corte ne sviluppi un’autonoma interpretazione decisiva.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione, pur sintetica, era effettiva.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è sufficiente quando, pur concisa, supera il minimo costituzionale ed espone il ragionamento logico-giuridico della decisione.

  • art. 39, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come base dell’accertamento induttivo del reddito d’impresa.

  • art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel quadro normativo dell’accertamento tributario.

  • art. 24, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato con riferimento alla determinazione dell’IRAP nel contesto dell’accertamento.

  • art. 25, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato con riferimento alla disciplina dell’IRAP nel contesto dell’accertamento.

  • art. 54, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come norma sull’accertamento IVA.

  • art. 42, D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla contribuente nel motivo incidentale sulla pretesa carenza di motivazione/prova dell’atto impositivo.

  • art. 56, D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla contribuente nel motivo incidentale in tema di recupero delle imposte e delle sanzioni.

  • art. 19 e segg. D.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla contribuente per contestare il mancato riconoscimento dell’IVA detraibile.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice di merito fondi la decisione su un fatto storico privo dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, oppure attribuisca tali requisiti a un elemento non idoneo a sorreggere la presunzione.
  • La presunzione semplice deve fondarsi su un ragionamento probabilistico che colleghi il fatto noto al fatto ignoto in modo preciso e univoco; non è sufficiente un richiamo generico a circostanze che non abbiano diretta attitudine dimostrativa rispetto al periodo o al fatto da provare.
  • In materia tributaria, se l’Ufficio indica una redditività media di settore e il contribuente dichiara dati coerenti con tale parametro, il giudice non può ridurre la rilevanza di tali elementi sulla base di una circostanza sopravvenuta e non specificamente correlata all’annualità accertata.
  • La sottoposizione dell’impresa a amministrazione giudiziaria, se successiva al periodo d’imposta oggetto di verifica e non collegata da concreti elementi a quell’annualità, non integra di per sé una presunzione grave e precisa di riduzione della redditività.
  • La motivazione della sentenza non è apparente quando, pur sintetica, consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e supera il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
  • La censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può essere accolta se la sentenza contiene una risposta, anche concisa, al motivo dedotto e la parte si limita a contestarne la condivisibilità nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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