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Sentenza

Sentenza n. 4837/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 312/2025.

Giustizia amministrativa202507263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Langhirano per la realizzazione di una stazione radio base per telecomunicazioni alta 36 metri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e operatore telefonico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il permesso di costruire. Hanno dedotto: violazione dell'art. 18 delle norme tecniche del piano strutturale comunale, poiché l'impianto avrebbe superato il limite di altezza di 10,5 metri e quello di distanza dal confine di 5 metri; omessa ponderazione concreta degli interessi e difetto di motivazione circa la compatibilità dell'opera con i luoghi; violazione dell'art. 18 l.r. n. 15/2013 e dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la società locataria non disponesse di un titolo idoneo a richiedere il permesso per una trasformazione permanente dell'area; violazione dell'art. 8 CEDU, assumendo che l'impianto, per altezza e ingombro visivo, incidesse sulla vita privata, familiare e sul diritto al panorama, oltre a prospettare possibili future conseguenze sulla salute; violazione delle norme sulle costruzioni, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, disparità di trattamento, contraddittorietà e manifesta ingiustizia, anche in relazione al diniego opposto dal Comune ad altra istanza relativa a una diversa stazione radio base. Il Comune e l'operatore hanno riproposto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del ricorso di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo infondate tutte le censure. Ha applicato il principio della ragione più liquida e quindi ha omesso l'esame delle eccezioni preliminari riproposte dagli appellati. Quanto ai motivi relativi alla disciplina urbanistica e alla ponderazione degli interessi, ha affermato che le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003 e sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, anche residenziale. I Comuni possono disciplinarne il corretto insediamento e individuare specifici siti sensibili, ma non possono introdurre divieti generalizzati di localizzazione. I limiti dell'art. 18 del piano strutturale comunale non riguardavano specificamente tali opere e non potevano quindi impedirne la realizzazione. Anche la previsione regolamentare che ammetteva le stazioni radio base solo in determinate zone risultava comunque incompatibile con l'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, perché introduceva un divieto generalizzato, e poteva essere disapplicata. In assenza di vincoli specifici, non residuava un autonomo potere comunale di bilanciamento degli interessi, già effettuato dal legislatore nazionale. Il richiamo a dinieghi relativi ad altre aree è stato ritenuto nuovo, generico e non comparabile. Quanto al titolo edilizio, il contratto di locazione accompagnato dal consenso espresso del proprietario è stato ritenuto sufficiente ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001; la norma non distingue in base alla natura permanente o temporanea dell'opera. La censura ex art. 8 CEDU è stata respinta perché tale disposizione non tutela un generale diritto al panorama, ma protegge dal solo inquinamento ambientale significativo e direttamente incidente sul godimento del domicilio. L'installazione di infrastrutture di telecomunicazione vicino ad abitazioni costituisce un'ingerenza giustificata e necessaria alla copertura della rete, mentre i limiti nazionali alle emissioni, rispettati nel caso concreto secondo il parere favorevole dell'Arpae, assicurano il bilanciamento con la tutela della salute. Gli appellanti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 4.000,00 in favore del Comune e in euro 4.000,00 in favore dell'operatore telefonico.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Le infrastrutture per telecomunicazioni, comprese le stazioni radio base, sono opere di urbanizzazione primaria e risultano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, anche residenziale.

  • art. 8, comma 6, l. n. 36/2001

    un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge [...] per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio

    Il potere comunale di regolazione consente misure di corretto insediamento e di minimizzazione dell'esposizione riferite a siti sensibili specificamente individuati, ma non divieti generalizzati di localizzazione né interventi sui limiti di esposizione riservati allo Stato.

  • art. 11, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.

    Il contratto di locazione, unitamente al consenso del proprietario locatore alla realizzazione dell'opera, costituisce titolo idoneo per richiedere il permesso di costruire; la norma non impone un titolo non temporaneo in ragione della natura dell'intervento.

  • art. 8 CEDU

    Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

    La disposizione non tutela un generale diritto al panorama; rilevano soltanto forme di inquinamento ambientale significative e direttamente incidenti sul godimento del domicilio. L'ingerenza derivante da infrastrutture di telecomunicazione è giustificata quando necessaria alla copertura della rete e accompagnata dal rispetto dei limiti di emissione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente alla parte appellata di riproporre in appello le eccezioni non esaminate dal giudice di primo grado; il giudice può tuttavia prescinderne quando l'appello è infondato nel merito, applicando la ragione più liquida.

Massime di principio

  • Le stazioni radio base, in quanto opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, inclusa quella residenziale; le ordinarie norme urbanistiche ed edilizie dettate per costruzioni diverse non possono essere applicate in modo da impedirne la realizzazione, salvo specifici vincoli o limitazioni legittimamente riferiti a interessi differenziati.
  • Il Comune può disciplinare il corretto insediamento territoriale degli impianti di telecomunicazione e minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici mediante misure riferite a siti sensibili specificamente individuati, ma non può introdurre divieti generalizzati di localizzazione in ampie zone del territorio né incidere sui limiti di esposizione riservati allo Stato.
  • Quando l'ordinamento nazionale ha già effettuato il bilanciamento tra l'interesse alla realizzazione della rete di telecomunicazioni e gli interessi urbanistici comunali, in assenza di specifici vincoli applicabili non residua in capo al Comune un autonomo potere di ponderazione discrezionale volto a negare l'impianto per ragioni urbanistiche generali.
  • Ai sensi dell'art. 11 d.P.R. n. 380/2001, il conduttore può richiedere il permesso di costruire sulla base del contratto di locazione accompagnato dal consenso espresso del proprietario; la norma non richiede un titolo di disponibilità non temporaneo in relazione alla natura permanente dell'opera.
  • L'art. 8 CEDU non riconosce un generale diritto al panorama e non impedisce ogni installazione di infrastrutture di telecomunicazione presso abitazioni; l'ingerenza è compatibile con la Convenzione quando è prevista dalla legge, necessaria alla copertura della rete e accompagnata dal rispetto di limiti cautelativi di emissione e da poteri pubblici di controllo.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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