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Sentenza

Sentenza n. 1353/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -dell'ordinanza di demolizione prot. 359468/2020 del 15.12.2020 (pratica amm.va reg. n. 551/2014) assunta dal Comune di Rimini ai sensi degli artt. 35 del d.P.R. 380/2001 e 11 della L.R. n. 23/2004; - della determinazione del Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Rimini recante “diffida non rinnovabile alla demolizione di opere abusive ai sensi degli articoli 35 del d.P.R. n. 380/2001 e 11 della L.R. n. 23/2004”; - di ogni ulteriore atto comunque connesso, presupposto o conseguente che possa incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della società ricorrente.

Giustizia amministrativa202100200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti contro gli atti di demolizione, poiché la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate tra tutte le parti costituite.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e precedente diffida alla demolizione di opere abusive relative a uno stabilimento balneare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione e la precedente diffida, adottate ai sensi dell'art. 35 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 11 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004, deducendo, tra gli altri, la violazione della disciplina transitoria relativa ai manufatti amovibili, delle norme edilizie e dei piani dell'arenile, nonché difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, sviamento, violazione dell'affidamento, dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, della disciplina sulle tolleranze costruttive e del regime sanzionatorio applicabile agli interventi eseguiti in assenza di SCIA. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agenzia del Demanio hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso; il Comune di Rimini ha aderito a tale dichiarazione e alla richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    Norma richiamata quale base normativa dell'ordinanza di demolizione impugnata; non è stata esaminata nel merito dal TAR.

  • art. 11 l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Norma regionale richiamata quale ulteriore base dell'ordinanza e della diffida di demolizione; non è stata esaminata nel merito.

  • art. 1, comma 246, legge 30 dicembre 2018, n. 145

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime transitorio dei manufatti amovibili; il motivo non è stato deciso.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente per la qualificazione edilizia dei manufatti; il motivo non è stato deciso.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in materia di stato legittimo dell'immobile; il motivo non è stato deciso.

  • art. 22, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime abilitativo degli interventi; il motivo non è stato deciso.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime sanzionatorio degli interventi eseguiti in assenza di SCIA; il motivo non è stato deciso.

  • art. 19-bis, comma 1-bis, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Richiamato dalla ricorrente in materia di tolleranze di cantiere; il motivo non è stato deciso.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; è stata applicata dal TAR in ragione della dichiarazione della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e tale situazione non viene contestata, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi di legittimità dedotti.
  • La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità della domanda di annullamento ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche quando l'atto impugnato non sia stato formalmente annullato dall'amministrazione.
  • In presenza della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e dell'adesione dell'amministrazione alla richiesta di compensazione, le spese possono essere compensate tra le parti costituite.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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