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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33586/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente impugnava in Cassazione la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato il diniego, già pronunciato dal Tribunale e dalla Commissione territoriale, sia della protezione sussidiaria sia del permesso di soggiorno per motivi umanitari. La vicenda concreta riguardava un episodio avvenuto nella regione di provenienza in Nigeria, dove il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dopo aver assistito a una lite tra due fratelli militanti in partiti opposti, conclusasi con l'uccisione di uno di essi, e di temere per la propria vita. Con il primo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, contestando sia il diniego della protezione sussidiaria per conflitto armato sia il diniego della protezione umanitaria. Con il secondo motivo deduceva vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse valutato in modo generico la situazione della Nigeria, omesso l'attivazione dei poteri officiosi e trascurato la necessaria comparazione tra il Paese di origine e quello di accoglienza ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, per la protezione sussidiaria, la mancanza di specificità dei motivi, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale le norme violate, non aveva confrontato le proprie doglianze con la ratio della sentenza impugnata e non aveva allegato fonti alternative COI specifiche e decisive. Quanto alla protezione umanitaria, ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza di merito, che aveva escluso sia una situazione di vulnerabilità sia un apprezzabile livello di integrazione sociale in Italia; inoltre, il secondo motivo era diretto a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. La Corte ha anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve essere formulata in modo specifico, indicando la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può tradursi in una nuova valutazione del merito, specie quando la censura è generica o non decisiva.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi di ricorso impone una puntuale critica della decisione impugnata; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 14 d.lgs. 251/2007

    La protezione sussidiaria richiede il ricorrere dei presupposti tipizzati dalla norma; in particolare, per la lettera c) occorre una violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato tale da esporre il civile a un rischio effettivo per la sola presenza sul territorio.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    La protezione umanitaria presuppone una condizione di vulnerabilità qualificata e una valutazione comparativa tra integrazione in Italia e situazione nel Paese di origine.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002, che prevede l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007

    La violenza indiscriminata in conflitto armato interno o internazionale ricorre solo quando il livello di violenza raggiunge un grado eccezionalmente elevato, tale da esporre ogni civile a un rischio effettivo.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica con precisione la norma violata, il suo contenuto precettivo e il punto esatto della decisione che vi contrasterebbe.
  • Nel ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale non basta richiamare genericamente il contesto del Paese di origine: occorre indicare fonti COI specifiche, localizzate e decisivamente diverse da quelle valorizzate dal giudice di merito.
  • La censura relativa alla protezione sussidiaria deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se il giudice di merito ha escluso i presupposti tipizzati, la critica che non si misuri con tale passaggio è inammissibile.
  • Ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007, il conflitto armato rileva solo se la violenza indiscriminata raggiunge un livello eccezionalmente elevato, idoneo a esporre qualsiasi civile a un rischio effettivo per la sola presenza nella zona.
  • La protezione umanitaria richiede una allegazione concreta di vulnerabilità personale e una comparazione effettiva tra integrazione in Italia e condizioni di vita nel Paese di provenienza; la mera richiesta di un nuovo esame del merito è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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