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Sentenza

Sentenza n. 1808/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 3624/2023 emessa in data 6 novembre 2023 dal Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza deducendo la mancata spontanea esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico interessato, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente notificata in copia informatica mediante PEC. Essa non indicava il tribunale amministrativo competente, il provvedimento del giudice ordinario di cui era richiesta l'esecuzione, la parte resistente né la data di rilascio. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Il TAR ha inoltre esaminato la questione della sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura o concessione dell'errore scusabile.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale idonea, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Il TAR ha ritenuto che una procura separata e redatta su supporto cartaceo, della quale sia depositata una copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non possa beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso. Il deposito telematico congiunto dei due documenti non supplisce alla mancanza, nella procura, di elementi sufficienti a individuare la controversia e non dimostra che la procura sia stata conferita anteriormente o contestualmente alla redazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare la procura apposta in calce ai fini tecnici, ma non elimina il requisito sostanziale della specialità. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il rilievo d'ufficio è stato posto in udienza e l'assenza del difensore ha escluso la necessità di un successivo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve individuare l'oggetto della controversia, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare il giudizio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina l'equivalenza tecnica della procura separata depositata telematicamente, ma non esonera dalla necessità che la procura contenga elementi sostanziali idonei a dimostrare il conferimento del potere rappresentativo per la specifica controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina del processo amministrativo che richiede l'esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione dei vizi della procura non opera quando la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere originariamente.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto una soluzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso alle parti sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore, pur avvisato in udienza del rilievo, non era presente e ha rinunciato implicitamente al contraddittorio.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, posta a fondamento del giudizio di ottemperanza, aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 22 c.p.a.

    La previsione del patrocinio tecnico nel processo amministrativo giustifica l'esigenza di una procura speciale correttamente formata.

  • art. 23 c.p.a.

    La disciplina della difesa tecnica rafforza l'esigenza che il mandato conferito al difensore sia specificamente riferibile alla controversia.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la procura speciale deve contenere elementi idonei a individuare la specifica controversia, tra cui l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura separata, generica e priva di tali elementi non soddisfa il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
  • La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa, per il solo deposito telematico congiunto, una procura sostanzialmente apposta in calce al ricorso. L'equiparazione prevista dalle regole tecniche opera sul piano formale e non esonera dall'indicazione degli elementi identificativi della controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto. Il successivo collegamento informatico tra procura e ricorso non dimostra tale necessaria anteriorità o contestualità.
  • La carenza originaria della procura speciale, richiesta quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non può essere concesso quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e la parte abbia scelto una modalità meno prudente, anche se esistevano indirizzi giurisprudenziali divergenti.
  • Quando una questione rilevabile d'ufficio è indicata in udienza e il difensore non è presente, l'assenza può essere considerata rinuncia implicita alla possibilità di interloquire; non è quindi necessario un ulteriore avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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