Cassazione Penale, Sentenza n. 3946/2023 del 30/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione con motivi distinti. Tabara e Ciubotaru hanno dedotto violazione di legge per illegalità della pena, lamentando errata applicazione dei criteri di determinazione della pena di cui agli artt. 133 e 133-bis c.p.; tali censure, però, non erano state sollevate in appello. Vitagliano ha articolato tre motivi: (1) violazione della normativa sulla privacy (art. 132 co. 3 d.lgs. 196/2003 nella versione introdotta dal d.l. 132/2021) e inutilizzabilità dei tabulati telefonici per assenza di provvedimento autorizzatorio e per mancata valutazione della pertinenza; (2) inosservanza dell'art. 1-bis del d.l. 132/2021 (convertito) per assenza di riscontri estrinseci ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p.; (3) contestazione della utilizzabilità in processo di una sentenza irrevocabile del Tribunale di Verona (29/09/2016) che, secondo il ricorrente, sarebbe stata solo esibita e acquisita in violazione degli artt. 526 e 606 c.p.p.
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Tabara e Ciubotaru la Corte ha rilevato la palese violazione dell'art. 606 co. 3 c.p.p. (nuove doglianze introdotte in Cassazione non già dedotte in appello) e ha pertanto respinto le impugnazioni per inammissibilità. Per Vitagliano la Corte ha proceduto a sommaria delibazione dei primi due motivi: ha ritenuto infondate le censure sulla inutilizzabilità dei tabulati telefonici, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la disciplina transitoria introdotta dal d.l. 132/2021 (art. 1-bis) è compatibile con il diritto dell'UE e con la Direttiva 2002/58/CE e che l'utilizzo dei tabulati è consentito purché vi siano altri elementi di riscontro; ha altresì giudicato manifestamente infondato il terzo motivo relativo all'acquisizione della sentenza irrevocabile, affermando che l'art. 238-bis c.p.p. consente la valutazione di tale sentenza senza rinnovazione dell'istruttoria. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 c.p.; art. 624 c.p.; art. 625 c.p., comma 2 e 5; art. 367 c.p.; art. 61 n. 2 c.p.
Norme sostanziali sulla qualificazione dei reati (furto, tentato furto, concorso e responsabilità) cui sono riferite le condanne confermate in appello e ritenute corrette dalla Cassazione.
art. 133 e art. 133-bis c.p.
Criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla loro applicazione perché sollevata per la prima volta in Cassazione e non in appello (violazione art. 606 co. 3 c.p.p.).
art. 606, comma 3, c.p.p.
Regola processuale che impedisce di proporre in Cassazione censure non già dedotte in grado di appello; la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi nuovi dei ricorrenti Tabara e Ciubotaru per palese violazione di questa norma.
art. 609 c.p.p.
Consente al giudice di legittimità di esaminare d'ufficio taluni profili di irricevibilità e inammissibilità: la Corte ha usato questo potere per una sommaria delibazione dei primi due motivi proposti da Vitagliano, pur essendo in parte nuovi.
art. 132, comma 3, d.lgs. 196/2003 (come modificato dall'art. 1 d.l. 132/2021) e art. 1-bis d.l. 132/2021 (convertito)
Normativa transitoria sulla utilizzazione dei dati di traffico telefonico acquisiti senza provvedimento giudiziale; la Corte ha ritenuto, in linea con precedenti proprie pronunce, la compatibilità di tale disciplina con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e con la Direttiva 2002/58/CE, purché sussistano altri elementi di prova a compensazione della mancanza di autorizzazione giudiziale.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Riferito all'esigenza di riscontri esterni alle risultanze dei tabulati telefonici; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la presenza di elementi di riscontro nel caso concreto.
Direttiva 2002/58/CE (art. 15 par. 1) e Direttiva 2009/136/CE; Carta dei Diritti Fondamentali UE (artt. 7, 8, 11 e 52 co. 1)
Quadro europeo richiamato per valutare la compatibilità della disciplina italiana transitoria sulla conservazione e utilizzazione dei dati con i diritti alla privacy e alla protezione dei dati; la Cassazione ha ritenuto la norma transitoria compatibile in un bilanciamento con le esigenze investigative quando siano presenti altri elementi probatori.
Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE: causa C-746/18 (H.K. c. Prokuratuur) e causa C-140/20 (G.D.)
Decisioni richiamate come base di confronto: la Corte di cassazione ha ritenuto che la normativa transitoria italiana non contrasti con le linee guida emerse nelle citate pronunce, e che la successiva sentenza G.D. non abbia introdotto elementi di novità tali da mutare l'orientamento.
art. 238-bis c.p.p.
Permette l'acquisizione e la valutazione di sentenze irrevocabili; la Corte ha ritenuto corretto l'uso della sentenza irrevocabile del Tribunale di Verona come elemento probatorio, senza necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.
art. 603, comma 3, e art. 526 c.p.p. (richiamati nella censura)
Norme relative alla rinnovazione dell'istruttoria e all'acquisizione di documenti; la Corte ha precisato che l'acquisizione di sentenze irrevocabili disciplinata dall'art. 238-bis prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria di cui all'art. 603 co. 3 c.p.p.
Massime di principio
- Censure nuove rispetto al grado d'appello (non sollevate in appello) sono in linea di principio inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606 co. 3 c.p.p.; per evitarlo, bisogna proporre in appello tutte le questioni rilevanti.
- Questioni di ammissibilità o di evidente difetto procedurale possono talvolta essere valutate d'ufficio dal giudice di legittimità ex art. 609 c.p.p., ma il sindacato sul merito di argomentazioni non avanzate in appello resta limitato.
- La disciplina transitoria introdotta dal d.l. 132/2021 (art. 1 e 1-bis) è stata più volte ritenuta compatibile dalla Cassazione con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e con la Direttiva 2002/58/CE, a condizione che l'utilizzo dei tabulati sia bilanciato dalla presenza di altri elementi probatori che ne confermino la rilevanza.
- La semplice asserzione di assenza di un provvedimento autorizzatorio sull'acquisizione dei tabulati non è sufficiente: il ricorso deve indicare con precisione ciò che manca o ciò che è illegittimo rispetto agli atti processuali per essere valutato.
- Le sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. possono essere utilizzate e valutate dal giudice senza necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale; contestazioni formali sull'acquisizione devono essere specifiche e fondate.
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