Sentenza n. 2373/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 5 giugno 2024, n. 517, relativa al diritto di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza chiedendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva dichiarato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza risultava passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 12 dicembre 2025, ed era stata notificata al Ministero il 17 ottobre 2024. Era pertanto decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero, non costituitosi in giudizio, non aveva fornito prova di aver dato esecuzione al giudicato. La ricorrente aveva inoltre domandato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, rilevando la sussistenza di un giudicato, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’inadempimento dell’amministrazione, sulla quale gravava l’onere di provare l’avvenuta esecuzione. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha precisato che il commissario ad acta può essere individuato anche in un organo diverso da quello titolare dell’ordinaria funzione amministrativa, che l’incarico costituisce obbligo per il dipendente pubblico salvo giustificato motivo e che, nel caso concreto, non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. È stata respinta la domanda di penalità di mora, poiché il meccanismo commissariale già previsto costituisce uno strumento rapido e sufficiente per superare l’inerzia. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ne ricorrevano i presupposti per la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata riconosciuta, poiché il giudice ha ritenuto sufficiente il meccanismo sostitutivo della nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, decorso nel caso concreto, costituiva presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e non risulti adempiuto quanto statuito dal giudice.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine e predisporre contestualmente un meccanismo sostitutivo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente dell’amministrazione inadempiente, anche se diverso dall’organo che avrebbe dovuto adottare gli atti di amministrazione attiva, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
- L’incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente della stessa amministrazione può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, in tal caso, non dà luogo a un compenso aggiuntivo.
- La nomina del commissario ad acta quale meccanismo surrogatorio immediatamente attivabile dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione può rendere non necessaria la contestuale applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
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