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Sentenza

Sentenza n. 99/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza comunale n. 17 del 16 gennaio 2024, emessa al fine dell’eliminazione della situazione di pericolo e messa in sicurezza dei terreni agricoli ad uso civico di comproprietà dei ricorrenti siti in Gaeta (LT), località Sant’Agostino e precisamente ubicati alla Via-OMISSIS-e censiti agli Atti dell’Agenzia delle Entrate, al foglio n. -OMISSIS-part. -OMISSIS-, così come riporta l’ordinanza, con “ordine di provvedere a propria cura e spese entro 10 giorni alla successiva messa in sicurezza del costone roccioso, avvertendo che in caso di inadempimento il Comune avrebbe provveduto direttamente e con rivalsa di spese, e trasmesso rapporto all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del C.P.”

Giustizia amministrativa202400368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale n. 17 del 16 gennaio 2024, che imponeva ai proprietari la messa in sicurezza, a propria cura e spese, del costone roccioso sovrastante una strada comunale, con previsione di intervento sostitutivo e rivalsa delle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Gaeta aveva ordinato loro, entro dieci giorni e a proprie spese, di mettere in sicurezza un costone roccioso dal quale si erano distaccati massi finiti sulla Via Grotta del Serpente. Hanno dedotto: il mancato riscontro a un'istanza di accesso agli atti; la violazione degli artt. 7, 8 e 9 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere, lamentando che l'ordinanza fosse fondata su relazioni tecniche sommarie. Nel corso del giudizio è emersa una divergenza sull'esatta particella dalla quale aveva avuto origine il distacco: l'ordinanza individuava una particella di proprietà dei ricorrenti, mentre una perizia di parte indicava una diversa particella, non appartenente agli stessi. Il TAR ha disposto un accertamento istruttorio in contraddittorio per individuare con certezza il fondo di provenienza dei massi, ma il Comune non vi ha ottemperato.

La decisione

La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune aveva nel frattempo osteso la documentazione richiesta. Nel merito, il ricorso è stato accolto e l'ordinanza annullata. Il TAR ha chiarito che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 285/1992, gli obblighi di manutenzione delle ripe immediatamente sovrastanti o sottostanti la sede stradale gravano sui proprietari dei fondi laterali, mentre il Comune è responsabile della sede stradale e non, in via generale, delle aree esterne. Tuttavia, nel caso concreto, non era stata provata con certezza l'appartenenza del costone e del punto di distacco ai terreni dei ricorrenti. La documentazione comunale non indicava espressamente la particella di provenienza dei massi e risultava contraddetta dalla perizia di parte. L'omesso adempimento dell'ordine istruttorio ha lasciato sussistere una carenza motivazionale e un difetto di istruttoria sull'individuazione del soggetto responsabile. L'annullamento è stato disposto senza pregiudicare il potere del Comune di riesaminare la vicenda mediante un'adeguata istruttoria, nel contraddittorio degli interessati. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 3.500, oltre oneri e accessori, per spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. 285/1992

    i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada

    L'obbligo di manutenzione e di realizzazione delle opere necessarie grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade, ma presuppone la corretta individuazione del fondo e del soggetto responsabile.

  • art. 3, n. 44, d.lgs. 285/1992

    zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada

    Definisce la nozione di ripa rilevante ai fini degli obblighi manutentivi previsti dall'art. 31 del codice della strada.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. 285/1992

    Individua il compito dell'ente proprietario della strada in materia di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale; tale obbligo non si estende automaticamente alle ripe situate nei fondi laterali.

  • artt. 7, 8 e 9 l. 241/1990

    Sono stati invocati dai ricorrenti per l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso per carenza motivazionale e difetto di istruttoria senza fondare espressamente l'annullamento su tali disposizioni.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    È stato invocato dai ricorrenti in relazione ai vizi dell'ordinanza; la ratio decisoria si concentra tuttavia sulla carenza di motivazione e sul difetto di istruttoria circa l'individuazione del fondo di provenienza dei massi.

Massime di principio

  • L'obbligo previsto dall'art. 31 del codice della strada grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alla strada, quando tali ripe siano immediatamente sovrastanti o sottostanti la scarpata del corpo stradale e sussista un rischio di franamento, scoscendimento o caduta di massi sulla sede stradale.
  • Un'ordinanza che impone ai proprietari la messa in sicurezza di un costone roccioso deve individuare con adeguata certezza il fondo dal quale proviene il pericolo e dimostrare il collegamento tra quel fondo e i destinatari dell'ordine.
  • La contraddittorietà tra gli accertamenti tecnici sulla particella di provenienza del distacco integra carenza di istruttoria e difetto di motivazione, soprattutto quando l'amministrazione non svolga gli ulteriori accertamenti disposti dal giudice in contraddittorio con gli interessati.
  • L'annullamento dell'ordinanza per carenza istruttoria sull'individuazione del proprietario responsabile non impedisce all'amministrazione di riesaminare la situazione e adottare un nuovo provvedimento dopo avere svolto un'istruttoria adeguata e partecipata.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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