Sentenza del 18/06/2020 n. 284 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Se il credito esposto in dichiarazione non spetta l'Amministrazione finanziaria può solo non riconoscerlo - Sussiste - Può chiedere il pagamento di somme che non corrispondono ad alcuna imposta - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara del 9 maggio 2018, sostenendo che l’aver indicato in dichiarazione un credito non spettante legittimasse la richiesta di pagamento della relativa somma e delle sanzioni. Il contribuente aveva esposto il credito a scopo cautelativo, mentre era pendente un contenzioso con il Fisco, e lo aveva eliminato con una dichiarazione rettificativa presentata quattro anni dopo. V. chiedeva inoltre la condanna dell’Ufficio per lite temeraria e, con appello incidentale, la riforma della compensazione delle spese di primo grado.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello principale: l’Ufficio poteva disconoscere il credito non spettante, anche se utilizzato in compensazione, ma non esigere il pagamento di una somma che non corrispondeva ad alcuna imposta; altrimenti si sarebbe prodotto un indebito a favore dell’Erario. Ha escluso anche le sanzioni, perché riferite a un credito fiscale inesistente. Ha rigettato la richiesta di condanna per lite temeraria, non sussistendone i presupposti, e l’appello incidentale sulle spese di primo grado, ritenendo giustificata la compensazione data la particolarità del caso e l’indicazione del credito non spettante. Rigettati entrambi gli appelli, ha compensato anche le spese del grado.
Massime di principio
- L’indicazione in dichiarazione di un credito non spettante consente all’Amministrazione di disconoscerlo, ma non basta, di per sé, a trasformare quel credito in un’imposta dovuta e a esigerne il pagamento.
- Se il credito non è stato utilizzato, la sua indicazione errata non giustifica la riscossione della somma come se fosse un debito tributario; se è stato utilizzato, l’Ufficio può disconoscerlo e agire secondo le regole applicabili al recupero del credito indebitamente compensato.
- Le sanzioni correlate a un credito presuppongono un credito fiscale effettivamente esistente: non sono dovute quando il credito dell’Erario invocato per applicarle non sussiste.
- La rettifica della dichiarazione che elimina il credito può confermare che esso non spettava, ma l’errore dichiarativo non crea un’obbligazione tributaria priva di base impositiva.
- La soccombenza reciproca può giustificare la compensazione delle spese; la temerarietà della lite richiede presupposti specifici e non deriva automaticamente dalla soccombenza.
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