Ordinanza n. 1129/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 47 del 2026, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, n. 47 del 2026, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di affidamento identificata dal CIG B7A335869F
Esito
Favorevole al resistente (enti locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Emilia-Romagna che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non emergono specifici motivi di censura dell’ordinanza appellata né il contenuto dettagliato della procedura di affidamento; risulta soltanto che l’appellante aveva prospettato profili di irreparabilità del pregiudizio connessi all’affidamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando sostanzialmente il rigetto della tutela cautelare disposto dal TAR. Il Collegio ha ritenuto insussistenti i paventati profili di irreparabilità del pregiudizio, considerando la natura e la durata dell’affidamento nonché l’imminenza della definizione del giudizio di primo grado, la cui udienza pubblica era fissata per il 28 maggio 2026. Le spese del giudizio cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare; l’appello è stato respinto per l’insussistenza di un pregiudizio irreparabile idoneo a giustificare la riforma dell’ordinanza cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, l’imminenza della definizione del giudizio di primo grado può escludere l’irreparabilità del pregiudizio prospettato, soprattutto quando la natura e la durata dell’affidamento non evidenziano un danno non adeguatamente tutelabile con la decisione di merito.
- La tutela cautelare può essere negata quando non sia dimostrato il requisito del periculum in mora, anche in presenza di contestazioni relative a un affidamento amministrativo ancora in corso.
- La prossimità dell’udienza pubblica di merito costituisce un elemento rilevante nella valutazione dell’urgenza cautelare e può giustificare il rigetto dell’appello contro il diniego della misura provvisoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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