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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9557 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.C. aveva impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle entrate aveva determinato maggiori ricavi, un maggiore valore della produzione e un maggiore volume d'affari ai fini IRPEF, IRAP e IVA, ritenendo non congruo il fatturato dichiarato rispetto agli studi di settore applicabili. Il contribuente sosteneva di avere lavorato per una sola azienda nel settore della cancelleria e che, per la natura dell'attività di agente di commercio, fosse difficilmente occultabile l'eventuale maggior volume d'affari. Dopo il rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale e regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. La Corte ha esaminato preliminarmente la validità della procura degli asseriti eredi e l'ammissibilità formale del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non è stata considerata la procura speciale prodotta da F.D., C.S.C. e C.R., perché non era stata dimostrata la loro qualità di unici eredi e perché la procura non risultava notificata alle altre parti, come richiesto dall'art. 372, comma 2, c.p.c. Il ricorso è stato inoltre ritenuto inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., poiché non indicava le parti nei cui confronti era proposto. La Corte ha quindi deciso senza esaminare nel merito la legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore. Non sono state liquidate spese, in assenza di attività difensiva della parte resistente.

Norme richiamate

  • Art. 372, comma 2, codice di procedura civile

    La procura non risulta notificata alle altre parti, come prescrive l'art. 372 c.p.c., comma 2.

    La procura speciale e i documenti prodotti nel giudizio di cassazione devono rispettare specifici requisiti formali, tra cui, nel caso considerato, la notificazione alle altre parti. La mancata osservanza può impedire che la procura venga presa in considerazione.

  • Art. 366, comma 1, n. 1, codice di procedura civile

    Il ricorso è comunque inammissibile, perchè viola l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 1 non recando l'indicazione delle parti nei confronti delle quali è proposto.

    Il ricorso per cassazione deve indicare chiaramente le parti del giudizio e i soggetti contro i quali viene proposto. L'omissione di tale indicazione determina l'inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione i requisiti formali del ricorso sono essenziali: l'omessa indicazione delle parti contro cui il ricorso è proposto può comportare l'inammissibilità immediata.
  • La Corte di cassazione normalmente non esamina il merito della controversia quando il ricorso è inammissibile per violazioni processuali.
  • Quando il ricorrente muore durante il giudizio, chi subentra deve dimostrare adeguatamente la propria qualità di erede e rispettare gli obblighi formali relativi alla procura e alla comunicazione agli altri partecipanti al processo.
  • Le contestazioni agli studi di settore devono essere sostenute da elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione derivante dall'applicazione dello studio; tuttavia, in questo caso la Corte non ha esaminato tale questione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Eventuali riduzioni dell'imponibile effettuate dall'ufficio in sede di contraddittorio possono essere valorizzate come recepimento delle osservazioni del contribuente, ma non sostituiscono la necessità di impugnare correttamente l'atto e di rispettare i requisiti processuali.

Testo integrale

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