Sentenza n. 3284/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Veneto che aveva dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso contro la mancata concessione della sostituzione della prova scritta con un colloquio orale e contro gli atti relativi alle misure compensative concorsuali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata aveva impugnato il provvedimento dell'USR del Veneto del 14 ottobre 2024, con cui era stata convocata alla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici, lamentando la mancata considerazione della propria istanza del 7 ottobre 2024 diretta a ottenere misure dispensative, strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, inclusa la sostituzione della prova scritta con un colloquio orale. Aveva inoltre chiesto l'accertamento del diritto a sostenere il colloquio orale in sostituzione della prova scritta. Il TAR aveva dichiarato il ricorso improcedibile, rilevando che l'amministrazione aveva successivamente adottato determinazioni, in particolare il provvedimento del 28 ottobre 2024, con cui erano state riconosciute misure compensative consistenti nel tempo aggiuntivo di sessanta minuti e nell'assegnazione di un tutor con funzioni di lettore e scrittore, e che la prova si era ormai svolta. In appello la candidata ha dedotto, con i primi due motivi, l'erroneità della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che l'espletamento delle prove non avrebbe impedito la rinnovazione o lo svolgimento di prove suppletive e che il TAR non avrebbe potuto estendere la carenza di interesse agli atti sopravvenuti, rispetto ai quali era ancora possibile proporre motivi aggiunti o un ricorso autonomo. Ha chiesto il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a. Con il terzo e il quarto motivo ha riproposto le censure di merito già formulate in primo grado, non esaminate dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli infondati. Dalla sequenza degli atti è emerso che il ricorso di primo grado, notificato il 22 ottobre 2024, era rivolto genericamente contro la mancata risposta all'istanza del 7 ottobre 2024 e non alla mancata concessione di una specifica misura compensativa. L'amministrazione aveva dapprima ammesso la candidata alla prova scritta e, con il provvedimento del 28 ottobre 2024, aveva riconosciuto la misura del tempo aggiuntivo richiesta. Poiché tale provvedimento aveva fatto venir meno l'interesse originario all'impugnazione e la candidata non aveva proposto motivi aggiunti, il TAR aveva correttamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso originario. Il successivo ricorso autonomo proposto contro il provvedimento del 28 ottobre 2024, nella parte in cui non aveva consentito la sostituzione della prova scritta con quella orale, risultava pendente davanti al TAR e non produceva effetti sull'appello. I motivi di merito sono rimasti assorbiti, non essendo necessario esaminarli. Le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
la parte appellante ha chiesto che la causa fosse rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
La richiesta di rinvio al primo giudice non è stata accolta, poiché il Consiglio di Stato ha ritenuto corretta la pronuncia di improcedibilità del TAR e non ha ravvisato i presupposti per la rimessione.
art. 4, comma 4, lett. i), del bando di concorso
misure compensative previste dall'art. 4, c. 4, lett. i) del Bando
La disposizione è stata richiamata quale base della pretesa della candidata alle misure compensative e alla sostituzione della prova scritta con un colloquio orale; il giudice non ne ha esaminato il merito.
art. 3, comma 4-bis, d.l. n. 80/2023
dall'art. 3, c. 4 bis del d.l. n. 80/2023
La disposizione è stata invocata quale ulteriore fondamento del diritto al colloquio orale sostitutivo della prova scritta; la questione è rimasta assorbita per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, adotta un provvedimento che soddisfa la specifica pretesa oggetto dell'impugnazione originaria, l'interesse alla decisione di tale ricorso viene meno e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, salvo che il ricorrente estenda tempestivamente il thema decidendum agli atti sopravvenuti mediante motivi aggiunti.
- La sopravvenuta carenza di interesse va valutata in relazione all'oggetto effettivo del ricorso introduttivo: se questo contestava soltanto la mancata risposta a un'istanza generica e l'amministrazione successivamente risponde riconoscendo la misura richiesta, gli eventuali profili ulteriori non dedotti contro il nuovo provvedimento non possono essere esaminati nel giudizio originario.
- La possibilità astratta di proporre motivi aggiunti o un ricorso autonomo contro un atto sopravvenuto non mantiene l'interesse alla decisione del ricorso originario quando quest'ultimo sia divenuto inutile; la tutela degli atti successivi deve essere esercitata attraverso gli ordinari strumenti di impugnazione.
- Un autonomo giudizio successivamente instaurato contro l'atto sopravvenuto non incide sull'improcedibilità del precedente giudizio, né impone al giudice dell'appello di esaminare i motivi di merito rimasti assorbiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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